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Ata trasferiti dagli Enti locali, no agli aumenti per decreto

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Gli Ata trasferiti dagli Enti locali non potranno ottenere, per decreto, gli aumenti derivanti dal diritto al mantenimento della progressione di anzianità. E’ quanto emerge dalle ultime disposizioni sulla inestensibilità del giudicato, contenute nella legge di conversione del decreto – legge 115 del 30 giugno scorso.
L’inestensibilità del giudicato, peraltro, esiste da tempo nel nostro ordinamento e viene confermata con frequenza annuale, praticamente, in ogni legge finanziaria. E la Finanziaria del 2005 non fa eccezione. Quest’anno, però, il legislatore aveva introdotto nel dispositivo una sorta di norma di salvaguardia, che consentiva alla Funzione pubblica, in caso di necessità, di recepire l’orientamento della Cassazione, se sfavorevole all’amministrazione. Il tutto per evitare di esporre l’erario a maggiori esborsi, dovuti alla sicura soccombenza delle amministrazioni nei casi interpretati dalla Suprema corte.
Durante la conversione in legge del decreto 115, però, è stata introdotta una norma che cancella la scappatoia offerta alla Funzione pubblica dalla Finanziaria di quest’anno.
E ciò è dovuto, con ogni probabilità, al fatto che i giudizi pendenti sulla questione degli Ata ex Enti locali non sono pochi. E la prescrizione, ormai, impedisce a chi non lo ha già fatto di adire il giudice del lavoro.
Insomma, tutto lascerebbe supporre che la maggioranza parlamentare abbia fatto prevalere valutazioni di ordine poltico, basate essenzialmente sui costi esorbitanti che avrebbe comportato il riconoscimento dell’anzianità pregressa agli Ata Ex Enti locali.
Dunque, nessun aumento per decreto.
Resta il fatto, che, qualora il legislatore lo ritenesse opportuno, potrebbe recepire l’orientamento della Corte di cassazione con una legge ad hoc.