Porto a conoscenza una situazione molto incresciosa venutasi a creare in seno all’Ambito Territoriale di Foggia (ex U.S.P.) per alcuni ricorrenti possessori di Diploma Magistrale e destinatari di pronunce giudiziarie favorevoli all’inserimento in GaE.
Chi scrive è destinatario di Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato dall’aprile 2016 e di Decreto monocratico di ottemperanza da agosto 2016; con tali atti il Consiglio di Stato ordinava all’Amministrazione l’inserimento nella terza fascia delle GAE Infanzia e Primaria con possibilità, per i beneficiari, di sottoscrivere rapporti di lavoro a t.i. e a t.d.
Dopo la prima pronuncia, lo scrivente e gli altri ricorrenti hanno inviato numerose diffide all’Ufficio scolastico foggiano per chiedere l’inserimento in GaE. Dopo mesi dall’ordinanza cautelare, l’ATP, con mostruoso ritardo, inseriva noi ricorrenti in GaE, ma solo in senso figurativo e senza provvedere alla pubblicazione dei decreti di inserimento contenenti l’esplicita menzione di possibilità di stipula di contratti, come sancito più volte dal Supremo Organo di Giustizia amministrativa nei provvedimenti destinati allo scrivente e ai colleghi ricorrenti.
Si giunge poi al 9 settembre, giorno di pubblicazione delle Graduatorie ad Esaurimento, e l’ostilità dell’ex U.S.P. di Capitanata prende forma in tutta la sua essenza: risultiamo inseriti in tali graduatorie – ma senza decreti di inserimento lo siamo solo in senso figurativo – e, oltre ad essere degli “invisibili”, in esse siamo inseriti con punteggio errato, visto che i funzionari di tale Ambito hanno un modo di interpretare la tabella valutazione titoli tutta loro: unico Ambito a non riconoscere i 6 pt. per l’abilitazione del Diploma Magistrale (detti punti vanno riconosciuti ai sensi della Tabella, quale Allegato al D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 – Tabella di Valutazione dei Titoli della Terza Fascia delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado – Legge n. 143 del 4 giugno 2004, integrata dalla Legge n. 186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296; normativa richiamata anche all’Allegato 2 al D.M. 235/2014 al punto A. 5).
Ora mi chiedo: “Come può un ATP e dei funzionari dello Stato “disapplicare” pronunce giudiziarie, scegliere se attribuire o meno dei punti previsti dalla normativa vigente?
La tabella valutazione titoli è molto, ma molto, chiara (in claris non fit interpretatio, suole dire un brocardo latino).
Concludo. È in questi momenti che il cittadino vede lo Stato, e in questo caso chi lo rappresenta (seppur a livello periferico – i funzionari, dirigenti dell’ATP di Foggia nel caso di specie) come un corpo estraneo, un qualcosa contro cui occorre lottare con tutti i mezzi che la democrazia e lo Stato di diritto ci mette a disposizione.
Preferisco, però, ancora immaginare lo Stato come un Ente metafisico, e non, che aiuta i suoi cittadini a realizzare le proprie aspettative, a contribuire a riconoscere i diritti di costoro e non ad ostacolarli e tutto ciò nonostante ci siano alcuni servitori dello Stato che hanno perso di vista l’obiettivo per cui essi sono chiamati a svolgere le proprie mansioni così come previsto dalla Suprema Carta.
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