Attenti a deliberare: si rischia di pagare i danni

Alcuni nostri lettori ci chiedono se e come gli organi collegiali della scuola possano correre il rischio di produrre atti nulli e quindi privi di efficacia.

Per rispondere alla domanda, è necessario innanzitutto chiarire che per “atto nullo” si intende qualsiasi atto privo dei suoi elementi essenziali che, in linea generale, sono la forma scritta, la motivazione e la competenza del soggetto.
Per esempio, può essere nulla una delibera con la quale il collegio dei docenti decide la bocciatura (o la promozione) di un alunno, in quando l’organo competente in materia non è il collegio ma il consiglio di classe.
Anche una delibera con cui il consiglio di istituto assume decisioni di carattere didattico potrebbe essere un atto nullo dal momento che in ambito didattico la competenza è esclusiva del collegio (viceversa il regolamento di istituto deve essere deliberato dal consiglio e non dal collegio).
Un atto nullo è automaticamente inefficace e non può far insorgere obblighi di nessun genere a carico di nessuno: non è dunque obbligatorio rispettare un regolamento che sia stato adottato da un organo che non ne ha competenza.

 

{loadposition carta-docente}

A differenza degli atti illegittimi, che possono essere impugnati solo da chi ne abbia interesse, gli atti nulli possono essere impugnati da chiunque. Anche con una semplice richiesta indirizzata al responsabile della struttura amministrativa in cui si è formato l’atto. Per esempio chiunque potrebbe segnalare il caso di delibera nulla del collegio dei docenti o del consiglio di istituto al direttore dell’Usr o allo stesso dirigente scolastico.
Diverso è il caso delle delibere illegittime che, invece, presentano vizi di altro genere: in tal caso, trattandosi di atti a carattere definitivo, possono essere impugnati esclusivamente di fronte al TAR.
Ma perchè mai i docenti dovrebbero preoccuparsi di questi aspetti?
La risposta è semplice: i soggetti danneggiati da una delibera nulla o illegittima potrebbero ricorrere al giudice e chiedere il riconoscimento del danno.

In tal caso sono esenti da responsabilità solo coloro che hanno votato contro (la responsabiltià  e a carico sia di chi ha votato a favore sia di chi si è astenuto).
La conclusione è semplice: quando in collegio o in consiglio si deve alzare la mano per approvare, è sempre bene riflettere qualche secondo.

Reginaldo Palermo

Articoli recenti

Prove Invalsi 2025, iscrizioni delle scuole già aperte: tra le novità, la rilevazione delle competenze digitali. Lettera del Presidente Ricci

Dal 12 novembre scorso sono aperre le iscrizioni alle Rilevazioni Nazionali degli apprendimenti per l’anno…

19/12/2024

Fondi Mof 2024/2025, la Gilda non firma la preintesa: 13 milioni per lavoro aggiuntivo degli Ata, 300 euro pratica di pensione

La Federazione Gilda Unams, come riporta un comunicato, non ha sottoscritto la preintesa sull’integrazione ai…

19/12/2024

Studente modello non ammesso agli esami con la media del sei dopo la morte del papà: vince il ricorso, ma i prof lo bocciano

Una questione contorta: uno studente dalla brillante carriera scolastica non è stato ammesso alla maturità…

19/12/2024

Idonei 2020 e 2023 al palo e arriva il concorso: il parere della Gilda degli Insegnanti

Da qualche giorno è stato dato ufficialmente il via al secondo concorso Pnrr per diventare insegnante…

19/12/2024

Scuola intitola biblioteca allo studente morto di cancro, il padre: “Ispirava chiunque lo incontrasse”

Riccardo aveva solo otto anni, metà dei quali trascorsi a combattere contro un tumore alla…

19/12/2024