In questi giorni sarebbe opportuno, per chi ha prodotto domanda di mobilità per l’anno scolastico 2014/2015, collegarsi quotidianamente alla propria casella di posta elettronica istituzionale del tipo [email protected], per verificare se sia stata notificata la convalida, da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dell’istanza di mobilità.
Infatti stanno arrivando le mail di notifica anche per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado; in tale comunicazione è precisato il punteggio con cui il docente parteciperà alla mobilità e le preferenze da lui espresse.
Ci giunge notizia che alcuni docenti hanno già ricevuto questa lettera di notifica, mentre altri dovranno ancora aspettare. La lettera di notifica che è arrivata o dovrà arrivare nella casella di posta elettronica di istruzione.it è così impostata :
“Gentile (Cognome e nome del docente), con la presente Le comunichiamo che la domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado (Mod. D1) relativa all’Anno scolastico 2014/15 da Lei presentata tramite il portale “Presentazione istanze on-line”, a disposizione sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca www.pubblica.istruzione.it, è stata convalidata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza. Le inviamo copia della lettera di notifica che costituisce il documento ufficiale di notifica dei punteggi che le sono stati attribuiti per il movimento e delle voci del modulo domanda ritenute valide. La lettera di notifica può essere consultata anche accedendo alla sezione “Archivio” presente sulla Home Page del portale. La preghiamo di prendere visione dei dati presenti sul documento e, nel caso dovesse riscontrare incongruenze, La invitiamo a darne comunicazione all’Ufficio Scolastico Provinciale”.
Nel documento allegato in formato pdf è scritto che nel caso si dovesse riscontrare una eventuale differenza con i dati a propria conoscenza, bisogna darne comunicazione entro dieci giorni dalla ricezione della presente. Inoltre con un evidente nota bene è specificato che ai sensi della C.M. n. 746 del 13 dicembre 1996, per il rientro nella scuola di ex-perdente posto non verranno attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia.
Si ricorda che all’art.12 del CCNI sulla mobilità 2014/2015 è scritto che avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato.
I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. Tuttavia le controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. É utile sapere anche che all’art.10 comma 3 dell’O.M. n.32 del 28 febbraio 2014 è specificato che l’insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 12 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. Per quanto suddetto bisogna fare particolare attenzione alla posta elettronica istituzionale perché già da domani potreste trovare l’atto di notifica del vostro punteggio di mobilità e se i calcoli non vi tornano sarebbe opportuno fare subito un bel reclamo.