In moltissime scuole, il registro di classe e anche quello personale dei docenti, è stato sostituito dal registro elettronico.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO SUL REGISTRO ELETTRONICO
Prima di tutto, è bene sapere che l’utilizzo del registro elettronico da parte dei docenti delle scuole in sostituzione del vecchio registro cartaceo non è obbligatorio fintantoché non verrà approvato, dal Garante per la privacy, il piano di dematerializzazione.
Detto ciò, la stragrande maggioranza delle scuole, in seno ai Collegi dei docenti, ha deliberato l’adozione del registro elettronico di classe e personale del docente, rendendo il suo utilizzo in tempo reale obbligatorio.
È utile ricordare che il decreto 95/2012 convertito nella legge n.135 del 7 agosto 2012, nei commi 29 e 31 dell’art.7 introduce l’obbligo per le scuole, a partire dall’anno scolastico 2012/2013, di redigere le pagelle in formato elettronico e adottare i registri on line, considerandoli come obbligatori.
Il comma 27 del succitato provvedimento normativo, però, disponeva che il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avrebbe presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 92/2012 (spending review), un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.
Inoltre è utile sapere che la Corte dei Conti il 6 ottobre 2015 ha deliberato in una relazione lo stato di attuazione del Piano di dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di Istruzione, Università e ricerca.
Tale relazione rileva, di fatto, che l’utilizzo dei registri elettronici on line nelle scuole ha ormai raggiunto un elevatissimo grado di diffusione in tutto il territorio nazionale.
BISOGNA PORRE ATTENZIONE A UN CORRETTO USO DEL REGISTRO ELETTRONICO
In questi anni, intanto, troppo spesso le famiglie si sono lamentate per un uso non corretto da parte dei docenti del registro elettronico on line. I motivi sono diversi: valutazioni messe dopo giorni dall’interrogazione orali o dalla correzione dei compiti scritti. Ma anche compilazione del registro a fine giornata o, in alcuni casi, a distanza di una settimana dall’evento.
E ancora: voti registrati e poi modificati; inserimento di voti con segni che il registro elettronico non decodifica. Ci hanno segnalato il caso di una docente di inglese che inserisce nel registro online il voto intero seguito dal segno “=”.
È utile sapere che il registro elettronico riconosce il voto con il segno “-“, ma non riconosce il simbolo “=”. Quindi mentre il 6- prende valore di 5,75, il 6= , resta 6. Ci sono anche i casi di docenti che mettono un voto nel registro online e poi lo modificano. I docenti dovrebbero sapere che registrare online un voto di una verifica, per poi modificarlo successivamente, è un’azione digitale di cui resta traccia nel sistema. È chiaro che un errore può capitare a tutti e una modifica del voto sia necessaria, ma proprio perché è tutto tracciabile, andrebbe debitamente motivata con una breve relazione scritta, questo per evitare possibili richiami o sanzioni disciplinari da parte del dirigente scolastico.
REGISTRO ELETTRONICO VA COMPILATO IN TEMPO REALE
Il registro online, essendo in molte scuole l’unico documento ufficiale da cui attingere le notizie dell’attività didattica, dovrebbe essere compilato in tempo reale in tutte le sue parti. Quindi, a meno di impedimenti effettivamente oggettivi, alla prima ora di lezione e, durante tutta la giornata scolastica, a qualsiasi cambio di ora, il docente ha il dovere di aggiornare in tempo reale il registro elettronico di classe e quello personale della materia dell’insegnante. Non è consentito dalla legge firmare e compilare il registro elettronico prima o addirittura dopo la lezione, in quanto la firma sul registro di classe è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti, e che quindi deve poter essere espletato in classe durante l’ora di lezione. In buona sostanza il docente deve firmare digitalmente, registrare le assenze degli alunni, mettere i voti delle valutazioni scritte e orali in tempo reale, compilando il registro di classe e quello personale della materia, proprio per il fatto che la legge impone al pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, di documentare tempestivamente i fatti e gli atti, che nel caso dell’insegnante sono quelli che accadono nella classe durante la lezione. Per i docenti che vengono scoperti a non compilare il registro elettronico in tempo reale può scattare la sanzione disciplinare che nei casi più gravi può sconfinare ad essere un reato del codice penale, in quanto, come abbiamo detto il registro di classe è un atto amministrativo ufficiale da tenere aggiornato in tempo reale.