L’art. 1 di questo Decreto Ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2015 n. 50, definisce il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 6 del D.M. n. 815 del 4 novembre 2014, rivolgendosi a studiosi di ogni nazionalità, in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito successivamente al 31 ottobre 2008 e che risultino continuativamente e stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o di ricerca.
Nello stesso articolo in oggetto si dice che i servizi prestati all’estero in ragione di borse di studio o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai fini della maturazione del triennio di attività di ricerca o di didattica svolto all’estero. Inoltre si fa presente che nel corso del triennio di servizio all’estero, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato che hanno svolto prolungati periodi di ricerca e/o didattica all’estero, assegnisti, contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con università e centri di ricerca stranieri, titolari di borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato Italiano.
Infine, viene reso noto che gli studiosi dovranno aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente entro il 31 ottobre 2011, in modo che nel triennio siano comprese attività didattiche e/o di ricerca post-dottorale non finalizzate al solo conseguimento del dottorato di ricerca o titolo equivalente.
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