L’Amministrazione ha indicato negli artt. 136, 138 e 139 del D.L.vo.31 marzo 1998, n. 112, trasferimento di funzioni amministrative dello Stato agli enti locali, la normativa a cui fare riferimento per stabilire a quale autorità spetti la competenza concernente l’istituzione di corsi serali per lavoratori studenti e di altri corsi di studio, nonché quella relativa alla soppressione, l’istituzione o il trasferimento di sedi e plessi delle istituzioni scolastiche.
La normativa citata, in buona sostanza, conferisce alle regioni la delega per la programmazione, sulla base della quale province e comuni esplicano, poi, le attribuzioni loro trasferite in tema di riorganizzazione della rete scolastica. Per l’istituzione dei corsi serali, ovvero di altri corsi di studio, invece, il Ministero ha ritenuto valida la disciplina introdotta dal D.P.R. n. 233/98. Pertanto, fino alla compiuta realizzazione del trasferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali, che avverrà entro l’inizio dell’anno scolastico 2000/2001, l’Amministrazione statale continuerà ad esercitare la propria competenza in merito all’attivazione dei corsi stessi.
Detta attribuzione, peraltro, dovrà essere svolta d’intesa con gli enti locali interessati, non soltanto in riferimento agli oneri che gli stessi dovranno accollarsi per il funzionamento e la gestione di tali attività, ma anche nella prospettiva della graduale devoluzione delle competenze stesse.
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