La normativa per la prevenzione incendi applicata alle scuole fa rientrare gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, accademie, collegi e simili, con oltre 100 persone presenti, nell’attività 67. Il nuovo regolamento individua, oltre a un elenco di attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, tre categorie per ciascuna attività A, B e C, con una differenziazione degli adempimenti procedurali. Le tre categorie sono:
- categoria A fino a150 persone;
- categoria B oltre 150 e fino a 300 persone – asili nido oltre 30 persone;
- categoria C oltre 300 persone.
Lo stesso dicasi per le relative centrali termiche (attività 74, allegato I, D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151):
- categoria A compreso tra 116 e 350 kW;
- categoria B compreso tra 350 e 700 kW;
- categoria C > 700 kW.