La normativa per la prevenzione incendi applicata alle scuole fa rientrare gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, accademie, collegi e simili, con oltre 100 persone presenti, nell’attività 67. Il nuovo regolamento individua, oltre a un elenco di attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, tre categorie per ciascuna attività A, B e C, con una differenziazione degli adempimenti procedurali. Le tre categorie sono:
Lo stesso dicasi per le relative centrali termiche (attività 74, allegato I, D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151):
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