La normativa per la prevenzione incendi applicata alle scuole fa rientrare gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, accademie, collegi e simili, con oltre 100 persone presenti, nell’attività 67. Il nuovo regolamento individua, oltre a un elenco di attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, tre categorie per ciascuna attività A, B e C, con una differenziazione degli adempimenti procedurali. Le tre categorie sono:
Lo stesso dicasi per le relative centrali termiche (attività 74, allegato I, D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151):
Il nuovo CCNL 2019/2021, all'art. 62, dispone che il periodo di prova per il personale…
Se i genitori sono poco istruiti aumenta la possibilità di abbandono precoce degli studi: lo…
Il segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D'Aprile, ha espresso preoccupazione riguardo al decreto…
Con la nota ministeriale del 4 luglio 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha…
Resta fondamentale il livello di istruzione dei genitori per i percorsi di studio dei figli:…
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi un avviso rivolto alle scuole secondarie…