Categorie: Personale

Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, come nominare gli insegnanti

La circolare 9108 del 27 settembre dell’U.s.r. Piemonte ha riepilogato le regole cui le scuole debbono attenersi per la nomina di docenti per lo svolgimento delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica.

L’insegnamento può essere attribuito a:

a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);

b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il
pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);

c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani
gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);

d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze -già Direzioni Provinciali del Tesorosecondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

Nelle ipotesi di cui ai punti a) b) e c), i dirigenti scolastici avranno cura di scegliere i docenti tra quelli che non siano già in servizio nella classe. Nelle ipotesi di stipulazione da parte dell’istituzione scolastica di contratto a tempo determinato con aspirante incluso nella graduatoria d’istituto, il relativo incarico, nelle more dell’aggiornamento e della definitiva approvazione delle graduatorie d’istituto per l’a.s. 2017/2018, è conferito fino all’avente diritto.

 

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L’U.s.r. ricorda inoltre che:

  • per i docenti titolari di cattedra orario esterna non è possibile completare nella prima scuola con ore di attività alternative.
  • possono essere titolari di contratto per le ore alternative sia i docenti di ruolo che quelli a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza breve o indennità di maternità;
  • i contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico;
  • nel caso di superamento dell’orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.

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Lara La Gatta

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