L’Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti o ai loro genitori, di esercitare la scelta, all’atto dell’iscrizione alle varie istituzioni scolastiche, di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica.
Le ore alternative all’IRC costituiscono un servizio obbligatorio, che possono essere retribuite a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
Ma a chi attribuire queste ore? E come pagarle?
Con Nota del 13 settembre 2022 l’USR per il Piemonte riepiloga le principali regole in materia.
L’insegnamento può essere attribuito a:
a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);
b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);
c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);
d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze -già Direzioni Provinciali del Tesoro secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.
In proposito, la nota n. 87 del 7 giugno 2012 del Ministero dell’economia e finanze ha stabilito che:
La nota dell’USR ricorda anche come effettuare la scelta:
E’ previsto il diritto di modificare la scelta per l’anno successivo, entro il termine delle iscrizioni.
Coloro che hanno chiesto di frequentare attività didattiche alternative possono presentare specifiche richieste in ordine ai contenuti da svolgere.
Le possibili scelte per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica possono essere classificate in 4 opzioni:
I docenti che svolgono attività alternativa alla religione cattolica, come i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica, partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale dei rispettivi studenti che si avvalgono di detti insegnamenti.
Tali docenti dunque partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini finali, nonché all’attribuzione del credito scolastico relativamente agli studenti di scuola secondaria di II grado che seguono le attività medesime.
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