I lettori ci scrivono

Attività di alternanza scuola/lavoro: una riflessione critica

Il primo triennio di ASL, introdotto dalla L. 107/2015, ci impone molti spunti di riflessione.

Nel  nostro Istituto, un Liceo Scientifico, sono stati realizzati progetti di alto livello culturale (ad es. CNR) e di significativo interesse sociale (ad es. Coop sociali del territorio, Penny Wirton); ciononostante, non possiamo non rilevare il detrimento che queste stesse attività hanno comportato rispetto a quelle curriculari.

La legge 107, ‘’al  fine  di  incrementare  le  opportunita’  di  lavoro  e  le capacita’ di orientamento degli studenti’’ (art. 1 comma 33), impone agli studenti liceali “almeno 200 ore nel triennio’’ di ASL (1).

A nostro parere, la logica sottesa dalla L. 107 distorce i messaggi educativi connessi alla funzione docente,  inserendoli, di fatto,  in un’ottica utilitaristica in cui lo studente rischia di perdere di vista l’obiettivo della conoscenza – normativamente prioritario nella formazione liceale  (2) – a favore dell’imparare ‘’a fare’’ in un’ottica di lavoro. In tale prospettiva, il processo di formazione e di istruzione dei giovani tende a diventare subalterno alle esigenze del mercato del lavoro.

L’imposizione legislativa di garantire agli studenti del triennio “almeno 200 ore” ha comportato, per l’istituzione scolastica, la necessità di programmare numerose attività extracurriculari, le quali, oltre a richiedere un immane sforzo organizzativo da parte dell’Istituto, di fatto hanno sottratto alle attività curriculari  una porzione significativa del tempo di cui esse hanno bisogno, per poter essere svolte organicamente e in modo proficuo: in questi tre anni, infatti, le classi sono state sottoposte ad un costante svuotamento; gli studenti, nella necessità di approssimarsi alle 200 ore, hanno dovuto saltare alcune lezioni, per lo più a gruppi di tre o quattro elementi, in quanto impegnati fuori classe in progetti diversificati, e spesso, per lo stesso motivo, non hanno avuto abbastanza tempo per lo studio pomeridiano.

Tutto ciò – unitamente al fatto che molte lezioni curricolari sono ‘saltate’ per dare la possibilità all’intera classe o a gruppi di studenti di partecipare ad altre attività proposte dall’Istituto in orario mattutino – ha interferito negativamente sullo svolgimento delle attività didattiche, ingenerando disagi sia tra i docenti – che mai come in questi tre anni  hanno avuto difficoltà a svolgere e ad ultimare i loro programmi disciplinari – che tra gli studenti (in particolare, quelli più ‘a rischio’), il cui percorso curricolare ha sicuramente risentito di una maggiore frammentarietà degli apprendimenti.

Se non si può non ottemperare agli obblighi previsti dalla legge 107, nondimeno non possiamo non rilevare alcune incongruenze o contraddizioni da essa ingenerate. Per esempio, l’obbligo per l’Istituto di garantire almeno 200 ore di ASL a tutti i suoi studenti si declina con l’obbligo di disporre di un certo numero di docenti tutor che garantiscano l’osservanza della legge, ma la stessa normativa prevede che l’azione di tutoraggio sia svolta su base volontaria e da docenti provvisti delle opportune competenze (certificate). La legge 107, inoltre, impone un elevato numero di ore di ASL che, incidendo sulla quantità e la qualità delle ore curriculari, rende del tutto improbabile la possibilità di completare quei programmi che, peraltro, vengono indicati in maniera prescrittiva come “imprescindibili “ dalle INDICAZIONI NAZIONALI riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento (3).

Il docente viene a trovarsi, dunque, nell’impossibilità di adempiere in maniera completa e adeguata a due obblighi di legge che, nella situazione attuale, risultano antinomici.

Non escludiamo che questi tre anni di Asl possano aver fornito ad alcuni studenti un’opportunità in grado di allargare i propri orizzonti o per scoprire una propria vocazione, ma riteniamo che, in generale, essi hanno progressivamente ostacolato la realizzazione del nostro primario obiettivo, espresso anche nelle INDICAZIONI NAZIONALI (4). Se è vero che la funzione docente si esplica non solo nella trasmissione delle conoscenze, ma negli aspetti educativi e formativi trasmessi attraverso i canali trasversali che la connotano, allora docenti e studenti hanno il diritto e il dovere  di rivendicare la necessità di essere messi in condizione di attuare adeguatamente tale funzione, per evitare che essa venga espropriata della sua specificità.

Decisamente auspichiamo, perciò, una significativa revisione della Legge 107/2015,  perché  la scuola sia ricondotta alle sue caratteristiche precipue, che sono la conoscenza e la formazione; è più che mai urgente indicare agli studenti la priorità dell’istruzione e della gratificazione connessa al sapere, indipendentemente dalla sua spendibilità.

Auspichiamo che questo Istituto si faccia portavoce, insieme ad altri, delle difficoltà e delle criticità connesse all’Alternanza Scuola/Lavoro presso il Ministero dell’Istruzione, e, attraverso di esso, presso il legislatore.

Valentina Ciliberti

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(1) Regola, peraltro, tardivamente smentita, per quest’anno scolastico, dalla NOTA 7194 del 24 aprile 2018 : “Ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato, per l’anno scolastico 2017/2018, la normativa nulla dispone circa l’obbligo, per le studentesse e gli studenti, di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro nell’ultimo triennio del percorso di studi”. E ancora: “tali esperienze sono da considerare quale elemento di valorizzazione del curriculum dell’allievo; la loro eventuale mancanza non deve costituire in alcun modo elemento di penalizzazione nella valutazione”.

(2) Nelle INDICAZIONI NAZIONALI sono  recepite le RACCOMANDAZIONI DI LISBONA per l’apprendimento permanente, in special modo  «[…] la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; la pratica dell’argomentazione e del confronto; la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca».

(3) L’ ALLEGATO A del DM 211/2010 – NOTA INTRODUTTIVA ALLE INDICAZIONI NAZIONALI –  definisce come “imprescindibile”  l’esecuzione dei programmi;  ricorda che  ‘’i docenti costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti sono messi in condizione di raggiungere gli obiettivi di apprendimento e di maturare le competenze proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni.’’

(4) Nell’art. 2 comma 2 del REGOLAMENTO recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”, si legge: “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”

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