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Attività di contrattazione delle istituzioni scolastiche

Con la nota prot.n. 2941 del 25 marzo 2013 il Miur ha trasmesso due documenti sottoscritti definitivamente il 13 marzo scorso, tra l’ARAN e i rappresentanti delle Confederazioni e Organizzazioni sindacali di categoria.
Si tratta del CCNL relativo al personale del comparto Scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 8, comma 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e dell’art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011 e l’Accordo su integrazione e modificazioni dell’accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – comparto Scuola.
Per quanto riguarda in particolare l’Accordo sulle RSU, il testo sottoscritto riguarda le istituzioni scolastiche soggette a dimensionamento scolastico.
Le parti hanno concordato che:
– qualora a seguito di diverso dimensionamento delle istituzioni scolastiche si sia verificato o si verifichi l’accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di nuove istituzioni scolastiche, i rappresentanti delle RSU restano in carica, con le modalità e nei limiti previsti dai successivi commi;
– per ogni istituzione scolastica, come individuata a seguito del dimensionamento, esiste un’unica RSU;
– in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato, la RSU delle istituzioni interessate sarà formata da tutti gli eletti delle scuole coinvolte nel dimensionamento, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell’istituzione scolastica ove sono in servizio. Resta fermo che ciascun componente può svolgere le funzioni di rappresentante RSU solo in un’unica istituzione scolastica;
– qualora presso l’istituzione scolastica il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a due, le organizzazioni sindacali rappresentative provvederanno ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dall’entrata in vigore dell’accordo ovvero entro 5 giorni dalla data di decadenza della RSU, ove successiva;
– nelle more delle elezioni e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica;
– in caso di dimissioni di uno o più componenti, nelle istituzioni non si dà luogo alla sostituzione. In deroga alla regola generale, la RSU decade unicamente laddove restino in carica meno di due componenti. In tal caso si procede a nuove elezioni.
 
Lara La Gatta

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