In seguito a numerosi quesiti relativi alla partecipazione alle attività formative da parte di aspiranti dirigenti scolastici in possesso dei requisiti di ammissione sia al corso di formazione intensivo, di cui all’art. 1 – comma 619 – della legge n. 296/2006, che al corso di formazione previsto nell’ambito della procedura concorsuale di cui al D.M. 3 ottobre 2006 (corso-concorso riservato), il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota prot. n. 4151 del 2 marzo scorso, ha chiarito che tali candidati potranno, a discrezione dei Direttori scolastici regionali, frequentare uno solo dei due corsi, fermo restando che al termine dello stesso dovranno adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni che disciplinano, nei rispettivi bandi di concorso, la conclusione del percorso di formazione. In particolare il candidato è tenuto a produrre la relazione finale di cui al comma 619 dell’art. 1 della legge 296/2006 o a partecipare alle prove scritte e orali previste dall’art. 16 del decreto ministeriale del 3 ottobre 2006 (esame finale).
L’aspirante dirigente che ha seguito un solo percorso formativo conserva, quindi, il diritto a completare entrambe le procedure concorsuali alle quali è stato ammesso a partecipare.