Con circolare del 7 novembre indirizzata ai prefetti, il Ministero degli Interni ha riepilogato le principali misure in applicazione del Dpcm 3 novembre, anche per quanto riguarda la scuola.
Regioni interessate: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
Spostamenti: dalle ore 22.00 alle ore 5.00, è vietato spostarsi, fatta eccezione per la sussistenza di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero determinate da motivi di salute. Prevista inoltre una “forte raccomandazione” a tutte le persone fisiche, per la restante parte della giornata, a non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motive di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Attività didattica: alle esigenze di maggiore restrizione della mobilità, a fini di contenimento del rischio epidemiologico corrisponde la previsione che introduce la didattica a distanza per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado nella misura del 100% delle attività svolte. Si potranno svolgere in presenza le attività didattiche che implichino l’uso di laboratori e quelle che interessino particolari situazioni di fragilità, come riconosciute dall’ordinamento scolastico.
Trasporto pubblico: ricalibrato il coefficiente di riempimento massimo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, riducendolo a una soglia non superiore al 50%. Detto limite, che sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e nelle linee guida vigenti, non trova peraltro applicazione nei confronti del trasporto scolastico dedicato.
Regioni interessate: Puglia, Sicilia.
Spostamenti: anche per questi territori vale il generale divieto di spostamento dalle ore 22 alle ore 5. Sono però previste ulteriori restrizioni: un generale divieto di spostamento, in entrata e in uscita, da quei territori regionali, in ogni fascia oraria della giornata, salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute a esigenze di lavoro, salute o altra necessità, a cui si si aggiunge l’esigenza di assicurare le attività didattiche e formative in presenza, nei limiti in cui esse sono consentite. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
L’attraversamento di tali territori è comunque sempre consentito qualora sia necessario per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni di mobilità, ovvero quando ci si sposti per cause consentite dal quadro regolatorio generale. Nei territori dell’area arancione, la mobilità all’interno del comune di domicilio, abitazione o residenza non è soggetta a limitazioni, salvo che nelle ore del cosiddetto “coprifuoco” (22,00-5,00); quindi per gli spostamenti da una zona a un’altra dello stesso comune non vi è alcuna necessità che ricorrano cause giustificative, né conseguentemente di utilizzare il modulo di autocertificazione. Sono invece previste restrizioni alla mobilità verso altri comuni della stessa o di altre regioni.
Attività didattica: valgono le medesime regole previste per l’area gialla.
Trasporto pubblico: valgono le medesime regole previste per l’area gialla.
Regioni interessate: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.
Spostamenti: è vietata ogni forma di mobilità non solo extra ma anche intraregionale e intracomunale, ricomprendendo sia gli spostamenti fra un comune e un altro, sia quelli all’interno dello stesso comune di domicilio, abitazione o residenza.
Attività scolastiche, formative e curriculari: le attività scolastiche in area rossa si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, a partire dal secondo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Si potranno svolgere in presenza, come per l’area gialla, le attività didattiche che implichino l’uso di laboratori e quelle che interessino particolari situazioni di fragilità, come riconosciute dall’ordinamento scolastico.
La frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è sospesa, fermo restando che tali attività potranno proseguire a distanza.
Trasporto pubblico: valgono le medesime regole previste per l’area gialla.
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