Cosa succede nel caso si dovessero sforare i famosi 200 giorni di attività didattica, previsti come minimo per la validità dell’anno scolastico. Si devono recuperare? E quello che chiede un lettore. Proviamo a rispondere
Non bisogna recuperare nulla per docenti e studenti
Il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, prevede come la regolarità dell’anno scolastico sia fissata in almeno 200 giorni di lezione, ma ricordiamo che la circolare Miur del 22 febbraio 2012, specifica che “al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.
Questo vuol dire che non succede nulla anche se dovesse davvero venire meno il limite dei 200 giorni.
Nel caso di sospensione delle attività didattiche, dovuta pertanto ad eventi straordinari come ad esempio emergenze sanitarie o di pericolo, la scuola rimane aperta ma non si svolgono lezioni e solo il personale ATA deve recarsi a scuola.
In questa situazione, ricordiamo ancora una volta, i docenti non sono tenuti a recarsi a scuola a meno che in quei giorni non siano in programma delle attività previste dal piano annuale, ad esempio di ordine collegiale.
Tuttavia, se non si tratta di attività urgenti, il preside può anche disporre di rimandarle in altri giorni.
Cosa dice il codice civile
In caso di maltempo, allerta meteo per pioggia e neve, trattandosi una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico, bisogna sottolineare che il personale scolastico impossibilitato a prestare servizio, non è soggetto ad alcun recupero, infatti, rientrando perfettamente nella casistica contemplata dal codice civile. Infatti, il ritardo nel prendere servizio, o l’assenza dal servizio, per cause non imputabili alla volontà del lavoratore (la situazione di emergenza neve è tra queste) rientrano nei casi previsti dall’art. 1256 del cod. civile: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile“.
Invece l’art. 1258 sancisce che “la stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa” .
Pertanto, non c’è nulla da recuperare in caso di chiusura delle scuole causa allerta meteo, anche se si dovesse sforare il limite dei 200 giorni di attività didattica.