Sono un’insegnante di scuola primaria, con un contratto di lavoro a tempo parziale al 50% e in verticale.
Ho letto quanto avete riportato sul vostro sito, con riferimento alla pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n.7320 pubblicata il 14 marzo 2019) per la quale il personale docente della scuola, assunto con contratto a tempo parziale, sulla base della normativa in vigore, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui all’art. 29, comma 3, lettera a) del CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento[1].
Ritengo che a questo punto sia doveroso far chiarezza, tra i colleghi, su questo aspetto.
E cioè che, in base all’attuale giurisprudenza delle Alte Corti, costituzionale ed europea, il dirigente può richiedere una modifica della prestazione lavorativa del docente in part time (facendogli lavorare anche tutte le 40 ore di attività funzionali) ma solo per sopraggiunti motivi di organizzazione, che debbono essere esplicitati in modo motivato.
E soprattutto, ove tale modifica comporti un aumento del carico delle prestazioni lavorative per il lavoratore in part time, le ore in più debbono essere regolarmente retribuite.
A dire che se mi ritrovo a lavorare, nell’anno scolastico, tutte le 40 ore di attività funzionali all’insegnamento, al pari dei colleghi occupati a tempo pieno (e con stipendio pieno), le 20 ore di lavoro che presto in eccedenza (rispetto al contratto individuale che ho stipulato al 50%) configurano attività di lavoro straordinario, da retribuire come tale.
E ancora, se la prestazione lavorativa è richiesta in un giorno in cui non devo essere in servizio, come da contratto, andranno ricalcolate le ferie che mi spettano, le festività soppresse, i permessi, i versamenti degli oneri previdenziali, che diversamente mi sarebbero erroneamente quantificati.
Perché va ricordato che il contratto di lavoro è retto dal sinallagma, cioè da quel nesso di reciprocità per cui le obbligazioni delle parti sono legate tra loro da un rapporto di interdipendenza che ne fa un contratto a prestazioni corrispettive.
Ciò discende dalla tutela costituzionale dell’art. 36, che statuisce che …il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del suo lavoro.
Principio ripreso dal Decreto Legislativo 66/2003 (relativo all’organizzazione dell’orario di lavoro) il quale stabilisce, anch’esso, che la retribuzione è proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Ne deriva che sono le ore di lavoro prestate che fanno sorgere, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di retribuire il lavoratore.
Le chiedo pertanto di dare voce a questa mia riflessione per non vedere travolto il diritto alla equa retribuzione del lavoratore, che ancora nel 2019 si ritrova ad essere la parte debole del rapporto di lavoro.
[1] In precedenza la tematica era stata affrontata dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia, che avevano rilevato …esigenze organizzative, tecniche o produttive che possono imporre modifiche della posizione lavorativa ovvero del regime temporale della prestazione… (Corte Cost. 224/2013 e Corte UE 15/10/2014 in causa C-221/2013 Mascellani/Ministero della Giustizia), al fine di contemperare le esigenze del datore di lavoro e quelle dei lavoratori, con l’accortezza di impedire forme di discriminazione.
Raffaella Cosentino
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