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Attività teatrali: no obbligo di green pass per gli studenti, ma per i loro genitori sì

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Con la recente nota del Mi, a firma del capo dipartimento Stefano Versari, vengono chiariti i dubbi circa i trasporti e le attività teatrali.

Questione trasporti

Nel documento ministeriale si ribadisce che circa l’utilizzo di mezzi di trasposto pubblico o privato di linea, questo è consentito, in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione, con green pass “base” (vaccinazione, guarigione, tampone) o con green pass “rafforzato” (vaccinazione e guarigione). Tale disposizione si applica agli studenti a partire dai 12 anni di età.

Nessun obbligo di green pass, né base né rafforzato, invece, per l’utilizzo di trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di dodici anni (scuolabus).

Per attività teatrali didattiche: no obbligo di green pass

Circa lo svolgimento di attività teatrali, l’art. 8-ter, decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, inserito dalla legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165, dispone che Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche.

Ovvero, anche per lo svolgimento di attività teatrali come per tutte le
attività scolastiche, gli studenti non sono tenuti al possesso della certificazione verde COVID-19.

E viene anche chiarito che nelle stesse manifestazioni teatrali, il personale esterno che dovesse essere presente allo spettacolo e i genitori degli alunni saranno invece obbligati a possedere il green pass, al contrario dei ragazzi.

Si legge infatti nella nota del MI: Rimangono fermi gli obblighi in materia di certificazione verde a carico di tutti i soggetti esterni coinvolti a diverso titolo nello svolgimento delle attività e nelle relative rappresentazioni, ivi inclusi i familiari degli studenti.

Cosa si intende esattamente per svolgimento di attività teatrali? A rigor di logica, sembrerebbe che il Ministero si riferisca alle attività in cui gli stessi alunni siano protagonisti, magari nell’ambito di corsi di recitazione o di recite scolastiche, a prescindere dal fatto che esse si svolgano nei locali scolastici o in altra sala appositamente prenotata per l’evento.

Mentre, per quanto riguarda spettacoli teatrali ai quali gli studenti siano chiamati ad assistere, si suppone che valgano le normali disposizioni per le uscite scolastiche, rispetto alle quali lo stesso Ministero dell’Istruzione in apposita Faq ricorda quanto segue.

La Faq del Mi

Con riferimento alla disciplina relativa alla situazione emergenziale, cosa devono fare le Istituzioni scolastiche per garantire la partecipazione degli studenti ad eventi pubblici organizzati al di fuori delle medesime? È possibile verificare preventivamente il possesso della certificazione verde da parte degli studenti partecipanti ad uscite didattiche? (aggiornamento 04 ottobre 2021)

Il 23 settembre 2021 il Garante della privacy ha precisato che i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti, direttamente o indirettamente. Ai fini dell’organizzazione delle uscite didattiche che presuppongono l’obbligo della certificazione verde COVID-19, dunque, si ritiene che le Istituzioni scolastiche possano valutare di fornire, prima che sia resa apposita autorizzazione a partecipare all’iniziativa, informazioni agli alunni medesimi e alle rispettive famiglie in merito ai requisiti e alle modalità per l’accesso, previsti dalla vigente normativa emergenziale.

Al riguardo, si rileva, in particolare, che, ai sensi dell’art. 9-bis, commi 1 e 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, l’accesso – tra gli altri – a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, mostre, sagre e fiere è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, del citato D.L. 52/2021, come modificato dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, e dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127. L’art 9-bis in parola, inoltre, al comma 3, prevede che l’obbligo della certificazione verde COVID-19 non si applica ai “soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti” e, dunque, agli alunni al di sotto dei 12 anni di età.

Tanto premesso, le Istituzioni medesime non verificheranno preventivamente il possesso delle richieste certificazioni verdi, il cui accertamento verrà effettuato al momento dell’accesso ai predetti servizi e attività ad opera dei relativi titolari o gestori, ai sensi del comma 4 del summenzionato art. 9-bis.

Si ritiene, peraltro, opportuno che le Istituzioni scolastiche definiscano preventivamente le misure organizzative da adottare nel caso in cui gli alunni siano sprovvisti di certificazione verde valida al momento dell’ingresso ai suddetti eventi.