La formazione continua è un diritto e un dovere del personale scolastico che si esplica all’interno dell’orario di servizio: è quanto ribadisce l’atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021 firmato qualche giorno fa dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, per il personale del comparto dell’Istruzione e della Ricerca.
Come nell’idea del ministro Bianchi, anche per il ministro Brunetta la formazione dovrà essere al centro delle strategie di riqualificazione del personale, così da assumere la veste di investimento organizzativo e di variabile strategica, non assimilabile a mera voce di costo.
E come nell’idea di Bianchi, per tutta la pubblica amministrazione si tratterà di perfezionare le competenze digitali e informatiche del personale.
Quanto allo specifico della scuola, il contratto potrà prevedere, nelle intenzioni del firmatario dell’atto di indirizzo, un numero di ore di formazione obbligatorie, con particolare riferimento a:
Sarà una formazione remunerata, quella obbligatoria? Nell’atto di indirizzo viene usata l’espressione “nell’ambito delle risorse finanziarie complessivamente già presenti al legislazione vigente”, dunque sembrerebbe di sì ma bisognerà aspettare il contratto per esserne certi.
Si ribadisce anche che allo scopo di evitare oneri di sostituzione di personale e di garantire al contempo la continuità didattica, il contratto, pur riconoscendo le ore di formazione come orario di lavoro, dovrà prevedere che tali ore vengano fruite fuori dell’orario di lezione mediante una flessibilità oraria, mirata anche ad agevolare il personale che dovesse svolgere la funzione di docenza nell’ambito delle attività formative.
Il documento Brunetta pare anche fare riferimento alla formazione incentivata prevista nel decreto 36 contro cui i sindacati si preparano allo sciopero del 30 maggio. Un documento che rende esplicito il fatto che tale formazione comporterà una vera e propria valutazione delle competenze del docente.
Ecco quanto leggiamo infatti nell’atto di indirizzo: il contratto, valorizzando l’impegno ulteriore previsto per tutto il personale e fermo restando il principio della remunerazione delle attività di formazione, potrà altresì prevedere le modalità attraverso le quali l’impegno in attività di formazione in servizio certificate, valutate e coerenti con l’attività svolta, potranno collegarsi al riconoscimento delle competenze maturate nell’ambito degli sviluppi di valorizzazione professionale, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 24 del CCNL 2006-2009.
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