La sottoscrizione dell’aspetto economico del contratto per il personale della scuola avvenuta nella giornata dell’11 novembre 2022, apre la via per proseguire la trattativa sulla parte normativa e sugli ordinamenti professionali dei vari settori che compongono il comparto sulla base dell’atto d’indirizzo contrattuale sottoscritto il 10 maggio 2022.
L’atto d’indirizzo per il rinnovo del contratto 2019/2021 per la sezione scuola ha individuato ben 8 punti su cui dovrà procedere la contrattazione tra le parti sociali e l’amministrazione rappresentata dall’ARAN; nello specifico il punto 3.8 dovrà regolamentare la materia relativa alle sanzioni disciplinari del personale.
Le sanzioni per i dipendenti del comparto istruzione e ricerca, regolamentate dall’art. 12 CCNL 2016/2018, sono applicare, in relazione alla gravità dell’inflazione previo procedimento disciplinare, nei casi in cui sia riscontrata una violazione degli obblighi da parte di un dipendente. Violazione che secondo quanto recita l’articolo 55 bis del testo unico del pubblico impiego vanno distinte in:
• infrazioni di minore gravità, per le quali sono previste le sanzioni:
Tutte le sanzioni vengono avviate dal dirigente scolastico con la differenza che per le prime due le sanzioni di minore gravità (rimprovero verbale e censura), provvede all’irrogazione il dirigente scolastico stesso; mentre per le sanzioni più gravi provvede la commissione a ciò preposta a livello regionale.
Il docente in quanto dipendente della pubblica amministrazione ha il dovere di adeguare il suo comportamento ai principi costituzionali di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. inoltre deve favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l’Amministrazione e i cittadini e garantire la migliore qualità del servizio nello specifico:
• esercitare con diligenza, la propria funzione di docente;
• osservare le disposizioni previste dal CCNL in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
• rispettare il segreto d’ufficio;
• promuovere ogni forma di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
• rispettare l’orario di lavoro;
• non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente scolastico;
• mantenere con tutti gli utenti rapporti corretti e coerenti con le specifiche finalità educative, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
• non attendere a occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, in periodo di malattia o infortunio;
• eseguire gli ordini inerenti all’esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. (Se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l’ha impartito dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo);
• tenere in ordine i registri;
• assicurare l’integrità degli alunni
• avere cura degli strumenti a lui affidati;
• non valersi di quanto è di proprietà dell’Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
• non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
• non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all’Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
• comunicare all’Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, e ogni successivo mutamento delle stesse;
• in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
• astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.
L’amministrazione scolastica nella persona del dirigente scolastico, venuto a conoscenza di un’infrazione da parte di un docente, deve notificare, salvo il caso del rimprovero verbale, entro 20 giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto, una contestazione d’addebito indicando i tempi entro i quali deve dare riscontro di quanto contestato.
Il dipendente al quale sono stati contestati i fatti produce risposta scritta a propria difesa a seguito della quale il dirigente valuta se archiviare la pratica, irrorare la sanzione se si tratta d’infrazioni di minore gravità, altrimenti avviare la procedura al direttore dell’USR per una sanzione di maggiore gravità, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
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