Attuazione delle disposizioni in materia di certificazione e documenti d’identità
L’art. 15 della legge n. 183/2011 ha introdotto nuove norme in materia di certificazione, norme che hanno dei riflessi anche sulle attività amministrative delle istituzioni scolastiche.
A tale proposito, il Miur ha di recente indirizzato ai Direttori degli Uffici scolastici regionali la nota prot. n. 3364 del 7 dicembre 2012, con la quale trasmette un documento, elaborato dall’Ufficio per la semplificazione
del Dipartimento della Funzione pubblica, con il quale vengono, in particolare, forniti chiarimenti e soluzioni interpretative in merito a fattispecie riguardanti il mondo della scuola.
Considerata l’importanza della norma e le sanzioni previste in caso di inadempienza, le istituzioni scolastiche sono invitate a dare puntuale attuazione all’intero complesso di disposizioni attualmente vigenti in materia di semplificazione amministrativa.
Gli aspetti trattati nel documento sono diversi e attengono a tutte le certificazioni che le scuole devono rilasciare.
Tra questi, i certificati di frequenza e i nulla osta ai trasferimento degli alunni.
Per quanto riguarda i primi, l’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica osserva che le Pubbliche Amministrazioni devono sempre accettare dai cittadini le autocertificazioni e non possono richiedere al privato il certificato rilasciato da un’altra Amministrazione. Tale principio di carattere generale – che incontra le sole deroghe espressamente previste dallo stesso DPR n. 445 del 2000 o da norme speciali – si applica anche nel caso dei certificati di frequenza, che pertanto andranno acquisiti d’ufficio.
Nel caso in cui, comunque, venga richiesto, il certificato di frequenza degli alunni può essere rilasciato dalla Pubblica Amministrazione all’interessato esclusivamente con la dicitura di cui all’art. 40, comma 02 del DPR n. 445 del 2000 “il presente certificato 110n può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Con riferimento ai nulla osta, il medesimo Ufficio ritiene che il nulla osta al trasferimento di un alunno non abbia natura certificativa ma autorizzatoria e, dunque, non rientri nel campo d’applicazione della normativa in oggetto.
Infine, un cenno all’obbligo di apposizione di marche da bollo sui certificati rilasciati dagli uffici del MIUR. A tale proposito viene chiarito che gli interventi in materia di semplificazione amministrativa non hanno apportato modifiche in ordine all’imposta di bollo.