Attualità

Aumenti stipendi DSGA, serve atto di indirizzo e un contratto all’ARAN

Sulla delicata situazione dei DSGA e della loro indennità di funzione, abbiamo intervistato la Responsabile dipartimento della contrattazione della FLC CGIL Nazionale Anna Maria Santoro, presente in prima persona al tavolo della delicata e, per certi versi, paradossale trattavia.

Intervista a Anna Maria Santoro (FLC CGIL)

Perché i sindacati nel sottoscrivere il Contratto integrativo sul MOF 2020-21 si sono opposti all’aumento della parte variabile dell’indennità di direzione dei DSGA?

I sindacati non si sono opposti. Anzi. È un nostro obiettivo storico, della FLC Cgil come degli altri sindacati, di aumentare non solo la parte variabile ma anche quella fissa dell’indennità. E, per evitare ogni confusione, dal 2007 sosteniamo che occorre totalmente scorporarla dalle risorse del MOF e retribuirla con risorse proprie e dedicate. I Governi (da Berlusconi a Monti a Renzi), dopo aver bloccato per 10 anni i Contratti, al momento di stilare l’atto di indirizzo per il CCNL 2016-18, hanno totalmente “dimenticato” di stanziare risorse per l’indennità e l’ARAN si è opposta a intervenire nella direzione degli aumenti sostenendo di non averne mandato nell’atto di indirizzo.

Ma se è così perché, come dicono alcune fonti, vi siete opposti alla proposta? Non sarebbe stato un passo avanti sia pur con l’aumento della sola parte variabile?

Perché purtroppo la proposta è preclusa dalle norme e dal contratto. Approvare l‘aumento tramite la sede del Contratto nazionale integrativo avrebbe significato il rigetto dell’intero contratto integrativo sul MOF 2020-2021.  Lo stesso Ministero, di fronte all’evidenza dei fatti, ha dovuto soprassedere rispetto all’incauto suo funzionario che lo ha indotto a questo errore.

In che senso?

Nel senso che i Responsabili del Ministero, richiamati a quelli che sono i fondamentali delle norme, hanno essi stessi ammesso che le cose stanno in questo modo:

  1.  l’art. 40 del Testo unico sul Pubblico Impiego, D.L.vo 165/2001 commi 3 bis e 3 quinquies, rende nulle le clausole contrattuali stabilite in sede integrativa qualora violino i vincoli e i limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale (quella che si svolge preso l’ARAN) o dalle norme di legge. Fra i vincoli e i limiti vi è quello secondo cui i contratti integrativi non devono implicare oneri non previsti (nel nostro caso vi erano oneri non previsti) e vi è anche quello che sempre i contratti integrativi non possono occuparsi di materie che non siano state espressamente delegate dal Contratto Collettivo azionale.
  2.  il CCNL, l’ultimo, quello ora vigente 2016-2018, all’art. 22 comma 4 ha declinato le materie che possono essere trattate a livello di CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) e la materia indennità dei DSGA non c’è, talché essa è riservata alla contrattazione presso l’ARAN (CCNL) e dunque non può essere derogata da un Contratto integrativo di nessun livello (nazionale, regionale, di scuola).

E dunque?

E dunque, un Contratto sul MOF contenente quell’aumento, avrebbe incontrato la bocciatura degli Organi di controllo (MEF e Corte dei Conti).

Va bene. Ma almeno non ci potevate provare, visto che è obiettivo condiviso dalle parti ?

Provarci per farsi bocciare il CCNI non solo non sarebbe stato serio, ma sarebbe stato deleterio per gli stessi DSGA.

Che cosa vuole dire ?

Si vuole dire che, a quel punto, con un Contratto certissimamente bocciato ( se ne è convinto anche il Ministero), visti i tempi degli organi di controllo, avremmo passato un anno  in cui i medesimi DSGA, con un MOF ancora non erogato, non avrebbero percepito neppure ciò che il Contratto ha già previsto per loro. Senza parlare poi di Docenti e ATA che (si tratta di un milione di persone) non avrebbero , anch’essi, beneficiato del MOF 2020-2021 in quanto il relativo contratto non sarebbe stato approvato. Un modo peraltro di scaricare sulla categoria dei DSGA la responsabilità di tali ritardi e disfunzioni alimentando rancore intercategoriale.

Ma qualcuno afferma che l’art 45 del D.Lvo 165/2001 consentirebbe invece l’aumento, perché in esso è previsto  il miglioramento sul piano retributivo tramite i contratti collettivi senza per questo riferirsi al solo contratto nazionale siglato presso l’ARAN. Non è così?

Non è così. L’articolo 45 del D.L.vo 165/2001 non può essere letto da solo, ma in connessione con il 40 di cui abbiamo già parlato e che non conferisce potere di intervento al livello inferiore (integrativo nazionale) sulla materia di cui stiamo parlando. E vorremmo ancora una volta ricordare che gli stessi dirigenti ministeriali, che vengono pelosamente ringraziati per la proposta di aumento, in verità hanno fatto marcia indietro con mille scuse. E forse questo ancora non è venuto a conoscenza di chi si appella all’art 45.

Ma allora i DSGA rimarranno senza aumento dell’indennità ?

Per aumentare l’indennità – aumento che, lo ripetiamo, noi vogliamo sia nella parte fissa che in quella variabile –  occorrono un atto di indirizzo, risorse dedicate, un contratto all’ARAN. Detto questo, poiché non si deve attendere il CCNL per riconoscere il grande lavoro profuso dai DSGA in questi terribili mesi, abbiamo preteso un impegno del Ministero di reperire risorse ulteriori  e di far accedere gli stessi direttori a quelle che saranno messe a disposizione delle scuole che sono state coinvolte nella gestione delle domande delle graduatorie provinciali delle supplenze.  Ciò è stato ottenuto con una dichiarazione congiunta fra sindacati e Ministero allegata al testo del Contratto sul MOF. Allora, se davvero il Ministero, dopo aver riconosciuto di aver preso una cantonata, vuole metterci nelle condizioni di  valorizzare il lavoro dei DSGA, sia conseguente con l’impegno preso in quella dichiarazione congiunta e si dia da fare per trovare ulteriori risorse, intervenendo già in sede di conversione del DL “agosto”. Non è facendo il gioco delle tre carte con strumenti e risorse inutilizzabili per legge e per contratto che si risolvono i problemi.

Lucio Ficara

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