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Aumento aliquote contributive

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Detto articolo ha quindi previsto un incremento dello 0,3% per la quota a carico del lavoratore.
La predetta disposizione stabilisce anche un limite all’incremento, nel senso che le aliquote di finanziamento non possono superare nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro il 33%.
Ciò premesso per gli iscritti alla Cassa Pensione Stato l’aliquota contributiva a carico del lavoratore è incrementata dello 0,05% passando dall’attuale 8,75% a 8,80% per un totale del 33% come di seguito riportato:
 
CASSA PENSIONI STATO
Anno 2006
INCREMENTO LEGGE FINANZIARIA 2007
Anno 2007
Aliquota dipendente
 8,75%
+ 0,05%
 8,80%
Aliquota amministrazione
24,20%
 
24,20%
Totale
32,95%
+ 0,05%
33%
 

Ricordiamo che le precedenti misure avevano decorrenza dal 1° gennaio 1996 con la ritenuta INPDAP – in base al Decreto del Ministero del Lavoro e del Tesoro del 15-1-1996 – fissata nella misura complessiva del 32,95%, di cui l’8,75% a carico del dipendente e il 24,20% a carico dello Stato, da calcolare sull’imponibile contributivo. Per effetto della legge 335/1995 e della legge 314/1997, il personale è soggetto a tale ritenuta su tutta la retribuzione lorda percepita aumentata del 18%. Sono esclusi dalla ritenuta INPDAP i seguenti compensi: 1 – assegno del nucleo familiare; 2 – rimborsi; 3 – diarie o indennità di trasferta (per l’estero fino a €. 77,47); 4 – indennità di trasferta con rimborso di vitto o alloggio (per l’estero €. 51,64); 5 – indennità di trasferta con rimborso di vitto e alloggio (per l’estero €. 25,82); 6 – gli emolumenti derivanti da prestazioni non direttamente connesse con lo svolgimento del lavoro dipendente quali: gettoni di presenza, compensi per arbitraggi e collaudi, compensi per commissioni, docenze per corsi di formazione ed aggiornamento. Nei casi in cui la retribuzione spettante ai dipendenti subisca una decurtazione per assenze dal servizio per malattia, per sciopero e per astensione facoltativa per maternità, l’art. 13 della legge 29/4/1976 n. 177 ha stabilito che ai fini contributivi gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta. A partire dal 2005 tutti gli enti sostituti di imposta iscritti all’Inpdap devono trasmettere all’Istituto, mensilmente e per via telematica, i dati anagrafici, retributivi e contributivi relativi ai propri dipendenti entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Tale obbligo è stato introdotto dall’articolo 44, comma 9 della legge 326 del novembre 2003. Le informazioni così fornite permettono la costituzione e un tempestivo aggiornamento delle posizioni previdenziali dei lavoratori iscritti all’Inpdap, nonché una maggiore precisione delle informazioni retributive e contributive individuali necessarie alla liquidazione delle prestazioni e per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali previste dall’Inpdap e razionalizzazione delle attività degli enti iscritti. Nella stessa ottica, a partire dal 2006, sono state semplificate anche le sezioni relative alla previdenza del modello di dichiarazione 770. La predisposizione del modello DMA (Denuncia Mensile Analitica) deve seguire le istruzioni per la compilazione utilizzando le specifiche tecniche per l’elaborazione dei flussi e i programmi di controllo sui dati. L’invio della denuncia avviene attraverso il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline), le stesse utilizzate per la trasmissione dei modelli di dichiarazione fiscale 770.