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Autocertificazione illegittima per l’esame di Stato

Leggendo l’ordinanza relativa alla Maturità 2020, apprendiamo che docenti e studenti (prima di sostenere l’esame orale) devono firmare un’autocertificazione sul loro stato di salute.
Il sindacato FSI Scuola USAE dichiara che tale modalità è priva di valore.
A partire dalla legge 15/1968, poi modificata dalla legge Bassanini del 1997 e sino al D.P.R. 445/2000, l’autocertificazione era ed è lo strumento che fornisce al cittadino la possibilità di comporre una dichiarazione firmata su un foglio sotto la propria responsabilità che sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di servizi pubblici.  In materia, l’articolo 24 del D.P.R. 445 elenca gli “stati, qualità personali e fatti” che sono sottoscrivibili in sostituzione alle normali certificazioni ma tra questi “stati personali” non vi è traccia alcuna dello stato generale di saluta e men che mai delle relazioni sociali. Tale limitazione con l’avvento dell’emergenza Covid19 è stata superata con l’autocertificazione di cui all’allegato 3 al D.L. 17 Aprile 2020 n.62 che riguardava le misure restrittive rispetto all’ingresso del dipendente sul luogo di lavoro. Dopo attenta sublimazione giuridica – lessicale l’ultimo documento del MIUR per gli esami di stato, pur non indicando specificamente chi sia il soggetto deputato a riceverla, prevede un’autodichiarazione che dovranno rendere prima di entrare a scuola: il Presidente della Commissione d’esame, i docenti che compongono la stessa Commissione, l’esaminando ovvero chi accompagna lo studente. Nonostante il clima di allerta impone l’attenzione necessaria comunque sia il Garante della Privacy rammenta che la finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus “deve infatti essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato.”  In buona sostanza l’accertamento e la raccolta di informazioni e di dati personali soggetti a tutela rafforzata, come quelli sanitari, relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate, il tutto, nel rispetto del DPCM del 1° marzo 2020. Potrebbe essere più corretto attribuire, in tempo utile, la competenza della lettura dell’autodichiarazione al Medico di base in collaborazione del Medico competente dell’istituzione scolastica. Non è la prima volta che il Garante, chiarisce che i datori di lavoro devono “astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo dipendente o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa”.

Secondo le vigenti disposizioni e, se vogliamo ancora rispettarle, il trattamento illecito di dati “sensibili” comporta per la parte datoriale o per chi la rappresenta pesanti conseguenze sanzionatorie, anche di natura penale.
Con l’ottimismo della volontà, auspichiamo un ripensamento del progetto appena varato e nel contempo un uso cosciente da parte dei soggetti interessati affinché non rendano dichiarazioni scellerate contravvenendo alla più comune coscienza sociale.

Francesco Aprile 
Antonino Meduri 
FSI Scuola USAE

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