L’avvertimento scritto è la sanzione disciplinare più lieve prevista per i docenti e va irrogata seguendo una procedura ben precisa. Diversi lettori ci segnalano invece situazioni in cui l’avvertimento è stato utilizzato in modo improprio o impreciso: è bene sapere che in questi casi è possibile che l’intero procedimento risulti nullo.
QUALE PROCEDURA PER LE SANZIONI
Per capire meglio la questione va detto che la procedura disciplinare è espressamente normata dalla legge (il TU 165/2001) e prevede la preliminare contestazione degli addebiti e la possibilità per il dipendente di essere ascoltato alla presenza di un legale di fiducia o di un rappresentante sindacale. Solo successivamente l’Amministrazione scolastica (il d.s. o il direttore regionale) può procedere con la sanzione.
Tuttavia secondo una prassi utilizzata prima dell’entrata in vigore del TU 165/2001 l’avvertimento senza veniva inflitto senza passare attraverso la contestazione degli addebiti.
LA GIURISPRUDENZA
Ma ormai è assodato (ci sono state sul punto diverse sentenze di giudici del lavoro di tutta Italia) che anche per l’avvertimento va seguita la procedura prevista dalla legge e riproposta in modo puntuale con la CM 88 dell’ 8.11.2010.
Ma perché la contestazione degli addebiti e l’audizione sono essenziali anche per l’avvertimento?
IL DIRITTO ALLA DIFESA
La spiegazione è semplice: il docente ha il pieno diritto di sapere con precisione di cosa lo si accusa e soprattutto ha il diritto di potersi difendere con tutti gli strumenti consentiti dalla legge.
La mancata contestazione farebbe invece venir meno l’inalienabile diritto alla difesa e questo determinerebbe la nullità del procedimento.
Quindi da un lato l’Amministrazione deve prestare molta attenzione alla procedura mentre il docente, se ritiene che sia stato leso il suo diritto di difesa, può rivolgersi al giudice del lavoro per chiedere l’annullamento della sanzione.
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