Con la presa di servizio dell’1 settembre 2018, da parte del personale docente e Ata nuovi arrivati in una scuola, e il conseguente primo Collegio docenti si è di fatto avviato l’anno scolastico 2018/2019. Vediamo di capire quali sono gli incarichi obbligatori, che il docente non può rifiutare, e quali sono quelli che invece può decidere di non svolgere.
Il ruolo di coordinatore di classe, di coordinatore di dipartimento, di coordinatore di un’area disciplinare, non sono soggetti all’obbligatorietà dell’accettazione da parte del docente.
Quindi, per esempio, il docente nominato d’ufficio coordinatore di classe, se volesse dimettersi da tale nomina, può farlo tranquillamente facendo una semplice domanda di dimissione. Il coordinamento è un incarico aggiuntivo a quelli obbligatori previsti dagli artt.28 e 29 del CCNL 2006/2009 della scuola, per tale motivo non è obbligatorio.
Essere inserito a presiedere una commissione della scuola, o a farne parte come semplice componente, è un incarico aggiuntivo che può essere rifiutato. Per esempio non è obbligatorio, da parte di un docente, fare parte della commissione che si occupa di formulare l’orario scolastico, anche per le commissioni che si occupano di viaggi di istruzioni e visite guidate, esiste, da parte del docente, la possibilità di non farne parte.
L’incarico del ruolo di funzione strumentale è regolato dall’art.33 del CCNL scuola 2006-2009, in cui è disposto che tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce, criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto. Il docente che vuole svolgere la funzione strumentale di prassi né fa esplicita e libera richiesta al Collegio dei docenti.
Gli incarichi che il docente non può rifiutare sono le funzioni ordinamentali previste dalla legge. Il segretario verbalizzante di un organo collegiale, se assegnato ad un docente dalla maggioranza dello stesso organo, non può essere rifiutato, salvo motivazioni oggettive e documentate.
In un Consiglio di classe la funzione di Presidente, che, in assenza del Dirigente scolastico, viene affidata ad un docente, è una funzione che non può essere rifiutata.
Forse sono in pochi a sapere che all’intero corpo docenti spetta per obbligo di orario di servizio, all’interno delle ore di attività funzionali all’insegnamento l’orientamento scolastico in uscita degli studenti. Per cui l’incarico di svolgere orientamento in uscita, ai sensi dell’art.8 del decreto legge n. 104 del 13 settembre 2013 convertito nella legge n. 128 dell’8 novembre 2013.
Un altro incarico che è disciplinato dalla legge è quello del tutor interno di Alternanza Scuola Lavoro. Si tratta di un ruolo obbligatorio che deve essere svolto per legge. Il d.lgs. 77 del 15 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005, all’art.5 specifica che la funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal docente tutor interno e dal tutor esterno. Il docente tutor interno, spiega ancora la legge, viene designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili.
Appare chiaro che tale ruolo è obbligatorio, quindi deve essere svolto dal docente designato. Tale designazione avviene tra i docenti che si propongono, ma, in caso nessuno si proponga o le proposte siano inferiori al numero necessario, allora il Ds deve chiedere al Collegio di trovare dei criteri per individuare i docenti che dovranno svolgere obbligatoriamente questa funzione.
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