Con la circolare n. 1324 del 17/07/2020, l’allora capo dipartimento Giovanna Boda inviò una nota ministeriale per la rilevazione dei fabbisogni di banchi monoposto il cui approvvigionamento fu a carico della struttura commissariale all’epoca guidata dal dottor Domenico Arcuri: ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge 17 marzio 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, quel tipo di commessa prevedeva, tra l’altro, la fornitura di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utili a garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-20, nonché a contenere e contrastare l’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali.(…).”. Il monitoraggio fu inviato ai dirigenti scolastici per l’acquisto dei banchi secondo le altezze e le superfici rispondenti alle esigenze effettive di ciascuna singola istituzione scolastica.
Per tutto ciò gli arredi scolastici furono inviati per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 in condizioni di sicurezza ed in particolare: banchi monoposto, sedute standard e sedute didattiche di tipo innovativo.
A quella nota ministeriale seguì anche una guida, ove per ogni ordine di scuola, tipologia e misure di banchi furono state individuate secondo quanto previsto dalla norma UNI 1729-1:2006. Nel dettaglio:
Per la scuola primaria, la scelta dei banchi monoposto e delle sedute standard, poté avvenire tra le seguenti dimensioni:
• Banchi con profondità cm 50, larghezza cm 60, altezza cm 64
• Banchi con profondità cm 50, larghezza cm 70, altezza cm 64
• Sedie altezza cm 38
Per la scuola secondaria di I grado, la scelta dei banchi monoposto e delle sedute standard, poté avvenire tre le seguenti dimensioni:
• Banchi con profondità cm 50, larghezza cm 60, altezza cm 71
• Banchi con profondità cm 50, larghezza cm 70, altezza cm 71
• Sedie altezza cm 43
Per la scuola secondaria di II grado, la scelta dei banchi monoposto e delle sedute standard, poté avvenire tre le seguenti dimensioni:
• Banchi con profondità cm 50, larghezza cm 60, altezza cm 76
• Banchi con profondità cm 50, larghezza cm 70, altezza cm 76
• Sedie altezza cm 46
Si precisò che per la scuola secondaria di I grado e II grado, fu possibile richiedere anche sedute didattiche di tipo innovativo, ovvero sedute attrezzate per uso didattico multifunzionale, munite di almeno cinque ruote, ripiano di lavoro mobile e ripiano porta libri o porta zaino. Le dimensioni di tali sedute e piani di lavoro sono:
• Altezza della seduta da terra: tra cm 42 e cm 48
• Profondità del sedile: tra cm 38 e cm 47
• Larghezza del sedile: min. cm 40
• Piano di lavoro mobile: larghezza e profondità, min. cm 50 x 30, altezza da terra min. cm 71.
Pertanto, forniture con dimensionamenti diversi a quella sopra citati non furono consentiti, ma a prescindere dalle dimensioni del banchetto monoposto, gli stessi arredi possono essere utilizzati per il dimensionamento statico nei relativi layout d’aula di cui alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico, ai fini del rispetto del distanziamento di 1 metro alle rime buccali.
In merito alle norme di prevenzione incendi ogni arredo ha un suo “carico d’incendio” che è contemplato nella progettazione per il rilascio del relativo ex CPI (certificato di prevenzione incendi) o SCIA (segnalazione certificata di prevenzione incendi) ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 151/2011 limitatamente agli edifico scolastici soggetti al controllo di prevenzione incendi.
Quantunque la norma di prevenzione incendi non escluda la possibilità di utilizzare arredi con dimensioni diverse a quelle fornite dalla struttura commissariale, deve in ogni caso essere scrupolosamente rispettato il regolare esodo all’interno della classe nel caso di rischi straordinari come l’incendio e/o il sisma. Cioè nell’ipotesi ad esempio di incendio, la disposizione degli arredi all’interno della classe deve consentire agli alunni di abbandonare la classe con fluidità senza trovare ostacoli nel percorso interno di esodo, lasciando corridoi appositi di flusso dinamico che consentano poi di raggiungere i rispettivi luoghi sicuri.
In conclusione nel rispetto del DM 26/08/1992 ed al codice di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica, il sistema di vie di uscita deve essere dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della relativa capacità di deflusso.