Perfettamente d’accordo con le considerazioni espresse da Alvaro Belardinelli, nel suo articolo “Promossi o bocciati a distanza: decida il Governo, non i docenti”.
Diamoci un taglio, alle “alate parole” sulla valutazione: “i docenti possono valutare”, anzi “i docenti devono valutare”, “non di valutazione sommativa si tratta, bensì formativa” e via liricheggiando…
E’ ben noto che, quando si tirano le somme, cioè in sede di scrutinio, la base di partenza per un INELUDIBILE lavoro di mediazione, bilanciamento, ecc. con tanti altri elementi (impegno, partecipazione, progressione…) è la cosiddetta “media matematica” dei voti, cosa ben nota a studenti e genitori.
I primi spesso, purtroppo, quando ricevono una prova corretta, si limitano a considerare il voto, più che le correzioni, e anzi – è triste constatarlo – ma qualche alunno non resiste e addirittura estrae la calcolatrice, per vedere “come va”.
I secondi (non tutti, ci mancherebbe! ma prevalentemente quelli degli alunni più fragili), forti del registro elettronico, arrivano al colloquio finale, dopo l’uscita dei risultati degli scrutini, rivendicando che “la media era…”, ecc.
Ebbene, la “media matematica” scaturisce dal famoso “congruo numero” di verifiche [art. 79 del R. D. 653/1925], le quali verifiche dovrebbero essere improntate ad un minimo di attendibilità (motivo per cui, ad esempio, spesso vengono ritirati i cellulari) senza contare tutte le altre caratteristiche (concordate con la classe, non più di tot in una settimana, commisurate al tempo, ecc.. ecc..), altrimenti entriamo nel campo dell’opinabile e dell’aleatorio.
Ora, è evidente che nel periodo in cui sono state sospese le lezioni, può essere che i docenti abbiano avuto il tempo di somministrare una verifica (risalente a Febbraio), magari due, ma poco altro, pertanto il “congruo numero” ce lo scordiamo, mentre assumono risalto tutti gli altri elementi “reputazionali” che prima erano solo accessorii.
Morale: a livello normativo (che al Ministero è tanto caro) bisogna in qualche modo bypassare il Decreto sotteso agli scrutini [in particolare il già menzionato art. 79 del Regio Decreto – si noti la data: 1925! ma probabilmente anche nel resto della normativa sono presenti vincoli che l’emergenza presente vanifica] cosa che, appunto, non può ricadere – anche per evidenti motivi di omogeneità – né sulle singole Istituzioni scolastiche, né sui Consigli di classe, né men che meno! sui singoli docenti, altrimenti “una valanga di ricorsi ci seppellirà”!
Monica Quetore
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