Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, la legge 118/1971 pone l’obbligo di rendere accessibile l’edificio scolastico, in modo da poter così garantire la frequenza scolastica a tutti.
Tale principio viene ripetuto anche nel DPR 384/1978, che impone di rendere accessibili gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, compresi gli Atenei universitari e le altre istituzioni di interesse sociale nella scuola, adeguando le strutture interne ed esterne a degli standard precisi.
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Anche la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 sancisce che le persone con disabilità in nessun caso possono essere escluse dal godimento di servizi, prestazioni e opportunità ordinariamente goduti da ogni cittadino. In particolare la legge 104/92 prevede:
- che il rilascio delle concessioni edilizie sia vincolato al rispetto della normativa in materia di barriere;
- che siano dichiarate inagibili e inabitabili (e sanzionati i responsabili) le opere realizzate in edifici pubblici o aperti al pubblico in modo tale da compromettere l’accessibilità ai disabili;
- che sia riservata una quota di fondi per opere nell’edilizia residenziale pubblica;
- che siano adeguati i regolamenti edilizi comunali alle norme vigenti.
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