Le barriere architettoniche diventano ostacoli e quindi vanno abbattute quando impediscono la partecipazione dell’individuo ad attività sociali, di lavoro, culturali, scolastiche e formative. Negli edifici pubblici sono interessati all’abbattimento delle barriere architettoniche le seguenti strutture: scale, rampe, percorsi pedonali, parcheggi, accessi, piattaforma di distribuzione, corridoi e passaggi, pavimenti, porte, locali igienici, ascensori, apparecchi elettrici di comando e di segnalazione.
Tutti gli edifici pubblici (compresi i mezzi di trasporto pubblico) progettati, costruiti o ristrutturati dopo il 28 febbraio 1986 devono essere privi di barriere architettoniche. Le definizioni tecniche che caratterizzano l’abbattimento delle barriere architettoniche sono le seguenti:
L’ accessibilità, ovvero la possibilità per persone con ridotta capacità motoria o sensoriale di raggiungere un edificio e di fruire gli spazi in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.
La visitabilità, ovvero la possibilità di accedere agli spazi di relazione cioè dove si svolgono le attività ed almeno ad un servizio igienico.
L’adattabilità, ovvero la possibilità di rendere accessibile, nel tempo e a costi limitati uno spazio costruito.
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