Mentre il Legislatore si è occupato da tempo delle barriere architettoniche per le persone con disabilità motoria, il convincimento che in tale concetto dovessero rientrare anche le “barriere percettive” che ostacolano i disabili sensoriali, anche se già contenuto in testi normativi vecchi di alcuni decenni (Legge 13/1989, D.M. 236/1989), recentemente è stato ancora più nettamente ribadito e comincia a farsi strada nell’opinione pubblica e nelle linee guida dei progettisti.
Le barriere percettive nelle scuole si riferiscono ad alunni:
– con deficit visivo: esistenza di aule con luminosità non violenta per ipovedenti; passamani alla giusta altezza lungo le scale interne e le pareti, per consentire spostamenti autonomi ai non vedenti; angoli arrotondati e opportunamente ricoperti, in modo da evitare ferite negli spostamenti ai non vedenti;
– con deficit uditivi: aule insonorizzate, per evitare disturbi alle persone protesizzate; presenza nelle aule di apparecchiature per appositi “campi magnetici”, o altre apparecchiature, in modo da evitare disturbi alle protesi acustiche con rumori di sottofondo e segnalatori visivi.
A tal proposito si ricorda che la mancata eliminazione delle barriere architettoniche e percettive configura certamente una situazione di discriminazione delle persone con disabilità visiva o uditiva rispetto a quelle normodotate, può essere promosso a tale titolo ricorso al Tribunale competente sia da parte del singolo disabile che da parte dell’Associazione di categoria, ai sensi della Legge 1 marzo 2006, n. 67 (Artt. 3 e 4).