Dalla relazione al Senato del 14 giugno 2012 sul DDL N. 3361 sul pensionamento del personale scolastico, noto come personale scolastico “Quota 96”,si spiegano le ragioni principali che hanno spinto i proponenti di questi emendamenti a presentarli all’attenzione parlamentare.
Questi emendamenti avrebbero lo scopo di modificare la legge n. 214/2011, introducendo la possibilità per il personale scolastico di differire al 31 agosto 2012 il termine previsto dalla riforma del sistema previdenziale, per la maturazione dei requisiti per il pensionamento sulla base della normativa previgente. Prima di leggere quanto scritto nella relazione al Senato del DDL N. 3361, bisogna anche dire che si sta anche pensando di proporre questo disegno di legge, come emendamento all’attuale conversione in legge del D.L. 95 del 6 luglio 2012. Leggiamo insieme la relazione su citata: “ Onorevoli Senatori. – Appare necessario fare chiarezza sul trattamento pensionistico del personale della scuola. Il recente decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non differenziando in alcun modo la normativa previdenziale relativa al comparto scuola rispetto a quella degli altri settori pubblici e privati, non tiene in alcun conto il fatto che i lavoratori della scuola possono andare in pensione un solo giorno all’anno, il 1º settembre, indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti, per giuste esigenze di funzionalità e di continuità didattica. Di tale specificità, invece, si è tenuto sempre conto in tutte le normative in materia pensionistica antecedenti la cosiddetta “riforma Fornero”. Il “comparto scuola”, in virtù della specificità espressa anche nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, ha sempre goduto di apposita normativa in ordine al trattamento pensionistico. Sulla base di queste motivazioni il Governo ha accolto alla Camera, il 26 gennaio 2012, in sede di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, cosiddetto “decreto milleproroghe”, un ordine del giorno (n. 9/4865-AR/79) nel quale, sottolineato che la riforma previdenziale introdotta dal citato decreto-legge n. 201 del 2011 non ha tenuto conto della specificità del comparto scuola e che le riduzioni delle cessazioni del rapporto di lavoro per pensionamento determinate dalla nuova normativa incidono negativamente sull’invecchiamento del corpo insegnante, si impegna il Governo ad adottare al più presto misure volte a differire al 31 agosto 2012 il termine previsto dalla riforma del sistema previdenziale, per la maturazione dei requisiti per il pensionamento sulla base della normativa previgente. È importante sottolineare che il presente disegno di legge, oltre a garantire il rispetto della specificità della condizione del personale della scuola e conseguentemente l’equità di trattamento tra tutti i lavoratori in relazione ai requisiti per il pensionamento, consente di incrementare le immissioni di docenti giovani all’interno della scuola, riducendo il precariato e contrastando un’anomalia propria dell’Italia, che risulta essere il Paese dell’Unione europea con la percentuale più alta di insegnanti ultra cinquantenni e con quella più bassa di insegnanti al di sotto dei trent’anni. Sulla base dell’anagrafe del personale della scuola del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il numero di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) interessato al presente disegno di legge è quantificato in 3.500 eventuali beneficiari; si sottolinea, inoltre, che non tutti coloro che potenzialmente possono fruire dell’opportunità offerta dal disegno di legge la utilizzeranno effettivamente, dal momento che è abbastanza diffuso nel mondo della scuola il permanere in servizio anche oltre la data in cui si maturano i requisiti per il pensionamento.
Si segnala infine che un numero rilevante di docenti e di personale ATA interessati al presente disegno di legge ha avanzato istanza al tribunale amministrativo regionale di sospensione della efficacia delle determinazioni ai fini pensionistici contenute nella circolare del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 23 del 12 marzo 2012. Il relatore, in prima analisi e in attesa di una pronuncia nella prossima udienza del 4 luglio, ha evidenziato come gli impugnati provvedimenti dell’amministrazione scolastica vadano ad incidere lesivamente su diritti soggettivi, di natura pensionistica, già acquisiti dai ricorrenti.
Con il presente disegno di legge si intende modificare l’articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo lo slittamento al 31 agosto 2011 del termine per maturare il requisito contributivo sulla base della normativa antecedente alla riforma del sistema previdenziale (cosiddetta “riforma Fornero”). Resta inteso che la maturazione del requisito anagrafico è computata entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come recentemente ribadito nella circolare del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 100 del 29 dicembre 2010, che recita: “Si ricorda preliminarmente che, per il 2011, in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243 del 2004, come novellato dalla legge n. 247 del 2007, per il personale della scuola i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché maturati entro il 31 dicembre”.
Questo è il testo dell’emendamento sul pensionamento del personale della scuola “quota 96″:
A.S. 3396
Emendamento
Art. 22
Dopo l’articolo 22 aggiungere il seguente:
“Art. 22-bis
(Modifica dell’articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso del personale scolastico al trattamento pensionistico)
1. All’articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che matura i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
2. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 27 milioni di euro per l’anno 2012 ed a 80 milioni di euro a decorrere dall’anno per ciascuno degli anni 2013 e 2014″.
BASTICO, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, LEGNINI, MERCATALI, ANTEZZA
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