Sono una docente della scuola secondaria abilitata mediante TFA I Ciclo per le classi di concorso AA24 e AA25, attualmente inserita nelle graduatorie di istituto di II fascia per le suddette classi di concorso, precedentemente inserita con riserva nelle GAE per la provincia di Torino in quanto destinataria di provvedimento cautelare da parte del Tar del Lazio, nonché ricorrente in attesa di sentenza da parte del Consiglio di Stato per l’inserimento a pieno titolo nelle GAE della suddetta provincia.
In data 3/8/2017 mi sono recata presso l’Ufficio scolastico territoriale di Torino per le nomine in ruolo da GAE in quanto tuttora ricorrente. Tali nomine hanno riguardato anche quei docenti inseriti nelle predette GAE con riserva.
Non ritrovando il mio nominativo, come quello di altri colleghi, nell’elenco dei docenti della Scuola Secondaria inseriti in GAE con riserva nel mese di novembre 2016 a seguito di decreto monocratico da parte del Tar del Lazio, ho immediatamente chiesto chiarimenti ai funzionari responsabili delle nomine.
Mi è stato prontamente riferito che il mio nominativo è stato temporaneamente “depennato” dall’elenco dei docenti della scuola secondaria inseriti in GAE con riserva per la provincia di Torino poiché il Tar del Lazio ha rigettato, a fine gennaio 2017, la mia richiesta e quella di altri ricorrenti assistiti dallo stesso avvocato per l’inserimento a pieno titolo in GAE.
Ho precisato che il mio ricorso è tuttora attivo. Mi è stato tuttavia risposto che, se il Consiglio di Stato si pronuncerà in modo favorevole in merito alla mia richiesta, verrò nuovamente inserita nelle GAE della provincia di Torino, questa volta però a pieno titolo.
Le nomine per l’immissione in ruolo, seppur con riserva, hanno interessato una platea di ricorrenti i quali, a loro tempo, sono stati inseriti in GAE con riserva contestualmente con la sottoscritta e vi permangono tuttora in attesa di sentenza da parte del TAR del Lazio.
Trattasi di docenti abilitati mediante TFA o PAS e che quindi possiedono le stesse tipologie di abilitazioni all’insegnamento di altri docenti attualmente “depennati” dalle GAE.
Le uniche differenze evidenti tra la scrivente ed i predetti docenti sono il numero di registro del ricorso ed un sindacato o altro avvocato che lo ha patrocinato.
A questo punto, mi sono posta il seguente quesito: “Le nomine in ruolo con riserva da GAE procedono secondo due pesi e due misure ed in relazione all’avvocato o al sindacato di turno che gestisce il ricorso pendente?”.
Ciò che ha destato in me maggior sgomento è stata la nomina d’ufficio per l’immissione in ruolo conferita a tutti quei docenti che, seppur ancora inseriti nelle GAE della provincia di Torino con riserva, risultavano assenti il giorno 3/8/2017 e che non hanno inviato l’apposito modulo di rinuncia. A questi docenti è stata addirittura offerta la possibilità di scelta, via mail, tra la classe di concorso AA24 (Lingue e Civiltà Straniere nella scuola secondaria di secondo grado – Francese) e AA25 (Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria nella scuola secondaria di I Grado – Francese) all’interno di un determinato ambito.
Al termine delle suddette operazioni per le immissioni in ruolo con riserva, mi sono consultata con alcuni miei conoscenti, i quali hanno cercato in ogni modo di rassicurarmi.
Si è trattato comunque di una situazione che definirei “paradossale” e che ha leso la dignità di una categoria di docenti.
In conclusione, mi sento di affermare che talvolta il destino professionale di docenti selezionati in ingresso, competenti e ligi al dovere dipende dai risvolti altalenanti di una macchina burocratica cervellotica e dalla minore o maggiore rilevanza dell’avvocato o del sindacato di turno che eventualmente li assiste nelle procedure relative a ricorsi.
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