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Bestemmia davanti alla scuola, papà multato di 100 euro ma niente denuncia penale

sanzioBestemmiare non è un reato penale da quasi 20 anni. Però, se ci si lascia andare pubblicamente, comporta una multa: farlo in presenza di vigili urbani, davanti ad una scuola, prevede il pagamento che va da un minimo di 51 euro ad un massimo di 309 euro.

La reazione sopra le righe dopo l’invito a parcheggiare l’auto

È andata tutto sommato bene al padre 40enne di un alunno di Albisola, nel Savonese.

Invitato dagli addetti alla gestione del traffico urbano a spostare l’auto, lasciata in mezzo alla strada e sulle strisce pedonali nel momento più caotico della giornata, quale è l’entrata degli alunni, l’uomo ha imprecato e bestemmiato in modo così evidente da suscitare le proteste di alcuni genitori.

“Invettive o parole oltraggiose contro la Divinità”.

A quel punto, gli stessi vigili non hanno potuto fare altro che imbracciare il blocchetto delle multe e compilare un verbale con multa da 100 euro per aver proferito “invettive o parole oltraggiose contro la Divinità”.

“Purtroppo a volte capita di perdere la pazienza – ha detto alla stampa locale, Secolo XIX e Stampa, il comandante dei vigili urbani di Albisola, Bruno Calcagno -. Noi cerchiamo sempre di calmare la persona che abbiamo di fronte e di fare in modo che si possa ragionare. Però in quella situazione, avendo a che fare con un uomo che ad alta voce ha lanciato una palese bestemmia, e per di più davanti ai bambini, gli agenti hanno seguito la legge”.

Cosa dice la legge?

Ma cosa dice la legge in merito? Dal 1999 Il reato di blasfemia è stato depenalizzato, prevedendo solamente una sanzione amministrativa e non più la denuncia penale: da quell’anno, infatti, è decaduta la norma inclusa nell’articolo 724 del codice penale. In pratica, si tratta di una semplice sanzione paragonabile all’eccesso di velocità.

Vale solo per la religione cattolica

Come già riportato dalla Tecnica della Scuola, c’è un’ultima curiosità in merito: “la norma, per ragioni storiche, fa riferimento soltanto alla religione cattolica. Quindi è punita soltanto la bestemmia contro questa religione, nonostante la Corte costituzionale abbia indicato l’opportunità di estendere la tutela a tutte le religioni (Corte cost. sent. 28 luglio 1988 n. 925). Per esempio, un’imprecazione contro Maometto non implica una sanzione”.

Alessandro Giuliani

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