La valutazione del punteggio di anzianità di servizio dei docenti delle scuole italiane non è affatto commisurato al tempo di lavoro effettuato, ma si calcola ancora sulla base giuridica del contratto stipulato.
Infatti anche nel calcolo dell’anzianità di servizio tra il pre-ruolo e il ruolo, dove nel primo caso il servizio è svolto con contratto a tempo determinato e nel secondo caso è svolto a tempo indeterminato, la differenza di trattamento è nettamente sfavorevole per i lavoratori precari.
Stiamo ovviamente parlando di pre-ruolo e ruolo nello stesso ordine e grado d’istruzione, in cui il servizio pre-ruolo è valutato 3 punti per anno scolastico, mentre il servizio di ruolo è valutato 6 punti per ogni anno scolastico.
Oltre questa disparità evidente, che non tiene conto del metodo pro rata temporis, c’è di più : al docente inquadrato a tempo indeterminato viene conteggiata anche la continuità del servizio che invece non tocca per il servizio svolto dal docente assunto a tempo determinato. Ma è legittimo questo modo di valutare l’anzianità del servizio, che crea disparità tra lavoratori che svolgono lo stesso identico servizio?
Sulla legittimità di questo metodo valutativo, alla luce della direttiva europea 1999/70 CE , recepita dalla legge italiana, ci sono evidenti dubbi. Infatti la Flc Cgil e la Gilda segnalano da qualche anno, in sede di contrattazione integrativa sulla mobilità, il bisogno di rivedere la valutazione dell’anzianità del servizio, recependo i principi cardine della direttiva europea su citata, in cui, nella clausola 4, mette in evidenza che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Nella stessa clausola si consiglia per evidenti ragioni di equità nel trattamento di applicare il principio del pro rata temporis. Nella direzione di quando suddetto va la sentenza del Tribunale di Lanusei (Og) della fine del 2012, che con tre diverse pronunce ha accolto i ricorsi di tre gruppi di precari che, con l’assistenza dell’Ufficio Legale della Flc Cgil territoriale, chiedevano il riconoscimento dell’anzianità di servizio sulla base della normativa europea (199/70/CE) che stabilisce la parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato.
Con queste sentenze il giudice di Lanusei non solo dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell’anzianità di servizio a decorrere dal primo contratto a termine stipulato, con ogni effetto economico e giuridico, ma condanna anche il MIUR ad un cospicuo risarcimento economico in favore dei ricorrenti. Per quanto detto sarebbe quindi opportuno a partire dall’anno scolastico 2013-2014 attuare, nei contratti integrativi sulla mobilità, il metodo pro rata temporis per valutare il servizio dei docenti.
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