Contro il blocco dei pensionamenti si sta muovendo il Codacons, che annuncia l’avvio di un ricorso collettivo per il recupero dei diritti persi e il risarcimento del danno, al quale potranno partecipare tutti i dipendenti del comparto scuola penalizzati dalle recenti riforme previdenziali.
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Blocco delle pensioni: il Codacons prepara un ricorso collettivo
In particolare, l’articolo 24 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e, successivamente, il decreto legge n. 216 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2012, hanno modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, facendo salvo il diritto all’applicazione della previgente normativa esclusivamente per il personale che abbia maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011. Si tratta di una disposizione questa che per il Codacons è assolutamente iniqua, perché ha cancellato il diritto al pensionamento per il personale che maturerà i requisiti secondo il previgente sistema, vale a dire entro il 31 agosto 2012 e che proprio a causa della riforma resterà escluso dalla possibilità di andare in pensione con l’applicazione delle norme più favorevoli.
L’azione – annuncia l’Associazione dei consumatori – sarà proposta innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio per richiedere l’annullamento e sospensione degli atti generali applicativi di questo nuovo impianto normativo, e proponendo la relativa questione di costituzionalità, “perché emerga la gravissima illegittimità costituzionale dell’impianto normativo e delle disposizioni transitorie per l’ingiusta compromissione dei diritti già acquisiti e la violazione dei principi che informano la disciplina del proprio contratto di lavoro, nonché ad avanzare le giuste richieste di risarcimento del danno patito”.
Al ricorso potranno dunque partecipare tutti gli insegnanti della scuola statale che hanno presentato entro il 30 marzo 2012 domanda di pensione e/o certificazione ex D.M. del Miur n. 22/2012, ma che avrebbero maturato i requisiti per il collocamento in quiescenza secondo le vecchie regole, entro il 31 agosto 2012, e tutti coloro che, di conseguenza, sono esclusi dalle norme transitorie di favore dell’art. 24 commi 14, 15 e ss, di cui alla C.M. n. 23 del 12 marzo 2012.
All’azione è interessato il personale della scuola che:
– raggiunge i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di anzianità di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, entro agosto 2012 e non entro dicembre 2011;
– raggiunge – entro l’agosto 2012 e non entro il dicembre 2011 – i requisiti utili per la pensione di vecchiaia di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992);
– raggiunge il limite di anzianità contributiva di 40 anni sempre entro agosto 2012 e non entro la predetta data del 31 dicembre 2011;
– ha compiuto almeno 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva entro il 31 agosto 2012.