Dal 1° agosto prossimo l’Inps pagherà, a titolo di arretrati, la mancata rivalutazione delle pensioni, in applicazione della sentenza n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015 della Corte costituzionale, recepita dal decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (21 maggio scorso).
Saranno interessate dal provvedimento le pensioni da 3 volte fino a 6 volte il minimo, secondo le indicazioni riportate nella Circolare Inps n. 125 pubblicata oggi, 25 giugno.
Per quanto riguarda gli anni 2012-2013, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta:
- nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.
La rivalutazione non è, invece, riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.
Con riguardo ai trattamenti pensionistici cumulati superiori a tre volte il trattamento minimo e inferiori a sei volte tale limite, il decreto definisce gli effetti che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici produce a partire dall’anno 2014.
In particolare, l’incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto in misura pari:
- al 20% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente agli anni 2014 e 2015;
- al 50% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente all’anno 2016.
A titolo esemplificativo (vedi allegato 1), un pensionato che percepisce una pensione di 1.500 euro lordi, ad agosto riceverà 796,27 euro di arretrati, mentre il suo trattamento mensile salirà a 1.525 circa da agosto, per arrivare a 1.541 dal 2016.
Alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici l’Inps provvederà d’ufficio, quindi non sarà necessario presentare alcuna domanda.
Le somme arretrate saranno corrisposte dal 1° agosto 2015 e saranno assoggettate ad IRPEF con il regime della tassazione separata, con esclusione delle somme maturate successivamente al 31.12.2014, assoggettate, invece, a tassazione ordinaria.