I docenti FIT 2018, quelli entrati in ruolo il primo settembre 2019 e che stanno svolgendo l’anno di prova, sarebbero bloccati per 5 anni permanere nella sede di titolarità e a non potere presentare domanda di mobilità per effetto della legge 145/2018. Il giudice del lavoro del tribunale di Palmi (REGGIO CALABRIA) ha accolto il ricorso di un docente bloccato per il prossimo quinquennio e, in attesa di assumere un provvedimento di sentenza, ha ammesso il docente a presentare, entro il termine di scadenza previsto per il 21 aprile p.v., domanda di mobilità 2020/2021.
Il blocco quinquennale di trasferimento per i docenti della scuola secondaria è stato introdotto dalla legge n.145 del 30 dicembre 2018 che ha modificato l’art.13, comma 3, del d.lgs.59/2017. In tale norma è scritto: ” Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”.In futuro, ovvero dalla mobilità 2021/2022, il blocco quinquennale è destinato, a meno di auspicabili accordi sindacali o di revisione della legge, ad estendersi a tutti gli immessi in ruolo dall’anno scolastico 2020/2021. A tal proposito è importante leggere il comma 17-octies dell’art. 1 del testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159 in cui è scritto: “Il comma 3 dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e’ sostituito dai seguenti: «3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarita’, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purche’ le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Palmi (Reggio Calabria), letto il ricorso d’urgenza ex art.700 del codice di procedura civile avverso il blocco della mobilità docenti per un quinquennio, rilevato che la scadenza dei termini della mobilità è fissata al 21 aprile 2020, non essendoci i tempi tecnici per la fissazione dell’udienza prima della scadenza della presentazione delle domande di mobilità docenti, inaudita altera parte, obbliga l’Amministrazione di consentire al ricorrente di partecipare alla procedura della mobilità 2020/2021 con riserva. Il Giudice fissa al 20 maggio 2020 l’udienza per evidentemente scogliere la riserva sulla norma di legge che non è contemplata dal contratto integrativo di mobilità 2019-2022. Le norme contrattuali non prevedono il blocco quinquennale e il Ministro Azzolina non ha concesso ai sindacati di riaprire il CCNI mobilità per concertare la questione del blocco dei trasferimenti per alcuni degli immessi in ruolo dal 1° settembre 2019.
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