Il DL 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, ha disposto il blocco degli stipendi per il personale pubblico negli anni 2011, 2012 e 2013 prevedendo espressamente il blocco delle progressioni di anzianità, con la conseguente “non utilità” ai fini della progressione stipendiale degli anni 2010, 2011 e 2012.
Il D.P.R. n. 122/2013 ha inoltre prorogato sino al 31 dicembre 2013 il blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto Scuola.
Pertanto, ne è derivata la proroga di un anno delle classi di stipendio e degli scatti con decorrenza dal 2 gennaio 2013 in poi, spostando di fatto in avanti di un anno la progressione stipendiale e la fascia di anzianità.
Tutti i docenti che, a causa del blocco della progressione stipendiale relativo all’anno 2013, abbiano perso e/o rischiano di perdere i benefici di una progressione stipendiale che in mancanza di tale blocco avrebbero conseguito al 31 dicembre dell’anno antecedente a quello della cessazione dal servizio, risultano quindi fortemente penalizzati.
Difatti, questo ritardo li penalizza per la mancata maggiore retribuzione che avrebbero conseguito e, con conseguenze ancor maggiori, penalizza il personale che richiede il trattamento pensionistico o deve essere collocato in quiescenza, in quanto verrà posto in pensione senza aver potuto raggiungere l’ulteriore scatto stipendiale, con la conseguente penalizzazione sulla quantificazione dell’indennità di buonuscita (interamente calcolata in base all’ultima retribuzione) e sull’importo della pensione, che dipende in varia misura dall’ultima retribuzione in godimento.
Nel 2015 la Corte Costituzionale è intervenuta dichiarando l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale, del regime di blocco della contrattazione degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti.
Pertanto dal 30.7.2015 in poi, devono intendersi rimossi gli effetti derivanti dal blocco per gli anni 2011 e 2012, mentre per l’anno 2013 per il Comparto della scuola non risultano essere state avviate da parte delle competenti Amministrazioni le procedure di contrattazione collettiva.
A fronte di ciò, appare legittimo per il personale scolastico richiedere il riconoscimento del proprio diritto, quantomeno, a vedersi calcolato il servizio svolto in costanza del blocco stipendiale relativo all’anno 2013 pro quota, ai fini del raggiungimento della classe stipendiale successiva.
Allo stato, attesa la perdurante vigenza del blocco contrattuale per l’anno 2013, nonostante la declaratoria di illegittimità costituzionale, l’unico rimedio per il personale è pertanto quello di agire innanzi al Giudice del lavoro al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione ovvero, in subordine, per rivendicare la progressione stipendiale maturata pro quota rispetto alla scaglione stipendiale successivo alla data della cessazione dal servizio.
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