Home Ordinamento scolastico Bocciare alla primaria si può: non è cambiato nulla

Bocciare alla primaria si può: non è cambiato nulla

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Alla primaria non si può più bocciare: lo dice il decreto sulla valutazione approvato dal Governo il mese scorso: è il leit-motiv che con sempre maggiore frequenza si legge in rete.
Ma le cose stanno effettivamente così?

Cerchiamo di capire come stanno le cose.
Il terzo comma dell’articolo 3 del decreto (Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria) recita così: “I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno o l’alunna alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”.

 

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Quali sono invece le disposizioni in vigore ora?
La norma è quella contenuta nel DL 137/2008 che all’articolo 3 comma 1 bis dice:  “Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimita’, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”.

Come si può constatare il decreto legislativo approvato ora dal Governo si limita a specificare “l’alunno o l’alunna”, mentre per il resto il testo non cambia in nulla.
Il testo è talmente chiaro e semplice che risulta davvero difficile capire il motivo per cui si sia diffusa in rete una interpretazione che appare come una vera e propria “bufala”.

Piuttosto sarebbe bene soffermarsi su un punto: la legge prevede che l’eventuale bocciatura debba essere sostenuta da “specifica motivazione” e quindi è bene che i consigli di classe della primaria, ove decidano per la non ammissione di un alunno, predispongano una dettagliata relazione illustrativa della situazione.
Senza dimentica che il comma 7 dell’articolo 2 del DPR 122/2013 prevede quanto segue: “Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno”.

E’ bene ricordare che il mancato rispetto di queste disposizioni potrebbe invalidare gli atti del consiglio di classe e consentire alla famiglia di ottenere giustizia dal Tribunale amministrativo regionale.