La sentenza del Tar Aosta, riportata da IlSole24Ore, parla chiaro: l’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado va disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.
In altre parole l’alunno va promosso anche se in sede di scrutinio finale gli è stata attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. Su queste basi secondo il giudice amministrativo deve ritenersi assolutamente eccezionale la bocciatura del minore frequentante la scuola secondaria di primo grado.
Specificamente il consiglio di classe “può” non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10); ma la non ammissione deve essere deliberata a maggioranza e con adeguata e “rafforzata” motivazione.
Il Tar ha precisato che per la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo è pertanto necessaria una equilibrata “giustificazione”. Nel caso di specie il provvedimento gravato era privo della motivazione; peraltro anche lo stesso assetto dei risultati conseguiti ed indicati nel verbale del Consiglio di classe rendeva una griglia di voti in un solo caso inferiore al cinque; suggerendo – in linea con le esigenze di una corretta istruttoria – una verifica più ampia sul versante temporale che facesse riferimento complessivo a periodi più estesi rispetto al singolo anno scolastico anche in ragione della mancataattuazione di misure di recupero.
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