Il rapporto tra la scuola e i genitori deve basarsi su principi di trasparenza e correttezza informativa. Pertanto, la mancanza di una comunicazione chiara e tempestiva riguardo alla non promozione di una studentessa può rendere illegittima la decisione finale.
A dirlo è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia che con la sentenza n. 965 del 5 settembre scorso è intervenuto sul ricorso di due genitori contro il Ministero dell’Istruzione e un liceo scientifico. Il ricorso riguardava la mancata promozione della loro figlia alla classe successiva. La studentessa, iscritta al terzo anno del liceo, aveva riportato insufficienze in alcune materie, aggravate da numerose assenze per motivi di salute, inclusa una gravidanza.
La normativa (d.P.R. n. 122 del 2009) prevede che per la validità dell’anno scolastico lo studente debba frequentare almeno tre quarti dell’orario scolastico, ma l’art. 14, comma 7, consente eccezioni in caso di assenze documentate per motivi straordinari.
Nel caso in esame, la sezione ritiene che le assenze della studentessa, legate a problemi di salute certificati, giustifichino l’applicazione di tale deroga.
“I docenti non hanno valutato le circostanze particolari che hanno caratterizzato la fattispecie – si legge nella sentenza, – Non hanno tenuto in considerazione lo stato di salute e la gravidanza affrontata dalla minore. Non hanno tenuto conto della circostanza che le assenze della minore sono dipese da quelle particolari condizioni né che, nonostante la mancata partecipazione alle lezioni, il rendimento dell’allieva è stato mediamente sufficiente. I docenti non hanno inteso valorizzare, in alcun modo, che la media dei voti riportata dall’alunna durante l’intero anno scolastico è sempre andata oltre la sufficienza, né tampoco hanno considerato l’impegno profuso dalla stessa per migliorare le insufficienze riportate nelle singole materie durante l’infrapentamestre”.
Inoltre, il TAR evidenzia una violazione delle regole di trasparenza, poiché la scuola aveva informato i genitori solo tramite il registro elettronico, senza avviare percorsi di recupero e con errori procedurali, come l’incongruenza tra i voti nel registro e il giudizio finale di scrutinio.
La decisione finale di non ammettere la studentessa alla classe successiva si basava su insufficienze registrate solo nel mese di maggio, non considerando l’andamento complessivo dell’anno e le circostanze particolari legate alle condizioni di salute della ragazza.
Il TAR ha quindi annullato gli atti di bocciatura. Le spese sono state compensate per la particolarità del caso.
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