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Bocciati con 5 in geografia? Le leggi dicono altro

Il ritorno del voto numerico nella scuola sta suscitando ulteriori polemiche dopo quelle che si erano aperte un mese fa quando il ministro Gelmini aveva reso noto il testo del decreto legge 137.
In queste ore la polemica si sta arricchendo di un nuovo capitolo: secondo alcuni, la norma contenuta nel 3° comma dell’articolo 3 del decreto (“Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline”) è chiara e inequivocabile e significa che anche nella scuola primaria bisognerà bocciare chi non avrà la sufficienza in tutte le materie.
Qualcuno è arrivato a dire (e a scrivere) che un bambino di scuola elementare potrebbe essere bocciato con un 5 e mezzo di geografia.
Non è chiaro da dove provenga una simile certezza dal momento che le norme di legge, non da oggi, vanno sempre contestualizzate e lette in modo coordinato con le norme preesistenti, a meno che non intervengano abrogazioni esplicite.
Ora, sulla questione della valutazione esistono almeno altre due norme di cui bisogna tenere conto.
La norma più importante è contenuta nell’articolo 8 del decreto legislativo 59 del 2004 che non ci risulta essere stato cancellato con il decreto 137.
Il primo comma dell’articolo 8 recita così: “La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo”.
Ancora più chiaro è il comma successivo: “I medesimi docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva, all’interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”.
Neppure questo comma risulta essere stato abrogato.
Dunque nella scuola primaria, la bocciatura di un alunno è un evento eccezionale, deve essere adeguatamente motivata e, in ogni caso, deve essere decisa all’unanimità da tutti i docenti che hanno in qualche modo “in carico” l’alunno, indipendentemente dal numero di ore di lezione che ciascuno di essi svolge con l’alunno stesso.
Quindi un alunno che abbia riportato un 5 in geografia potrà essere respinto solo e soltanto se tutti i docenti del team si esprimeranno in tal senso. In caso contrario dovrà essere promosso.
C’è poi da aggiungere che il 4° comma dell’articolo 4 del DPR 275/99 (il cosiddetto “Regolamento dell’autonomia scolastica”) stabilisce che “nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche … individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”.
Il rischio che un alunno di scuola primaria debba ripetere l’anno solo perché disegna male o perché non si destreggia bene in palestra è quindi puramente teorico e del tutto impraticabile (non dimentichiamo che la legge ribadisce l’eccezionalità della bocciatura).
Reginaldo Palermo

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