L’A.T. di Chieti assume in ruolo su posto di inglese docente priva di titolo di specializzazione. Ha dell’incredibile quanto verificatosi in Provincia di Chieti. Del caso – davvero paradossale – si era già occupata questa testata, con un articolo di Lucio Ficara.
L’Ufficio territoriale del Ministero ha assunto in ruolo come specialista di inglese una docente che non aveva superato l’apposita prova prevista nel bando di concorso straordinario.
La docente, che aveva superato il concorso per insegnamento su “posto comune”, sicura che si fosse trattato di un errore, aveva provveduto immediatamente a segnalare l’incongruenza.
Altrettanto aveva fatto la Dirigente Scolastica dell’Istituto nel quale la docente avrebbe dovuto assumere servizio.
Di fronte alle rimostranze, la Dottoressa Fortunato, responsabile dell’A.T. di Chieti e Pescara, ha sostenuto la piena legittimità del provvedimento, sostenendo che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del DPR 81/2009 “gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica”.
“Alla luce di quanto esposto, dunque, i docenti sprovvisti di titolo idoneo per insegnare la lingua inglese possono comunque essere assegnati su posto di lingua ma sono obbligati a partecipare ad apposito corso di formazione autorizzato dal ministero”.
L’art. 10, comma 5, del D.P.R. n..81/2009 dispone che i docenti possono insegnare la lingua inglese (peraltro non come “specialisti”) solo a seguito della frequenza di un corso di formazione di durata triennale.
In via transitoria, la stessa norma prevede la possibilità che i medesimi siano impiegati “preferibilmente nelle prime due classi” e “assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica”, ma solo dopo il primo anno del corso di formazione.
Il CCNI sulla mobilità, all’art. 9, comma 3, stabilisce che “i posti per l’insegnamento della lingua inglese sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della lingua inglese”.
Per esempio, superamento concorso per scuola primaria con prova di lingua inglese, oppure possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere.
Di fronte al muro di gomma dell’Amministrazione, la docente si è trovata costretta a rivolgersi con procedura d’urgenza al Giudice del lavoro.
Con ordinanza pubblicata il 26 ottobre, il Tribunale ha accolto il ricorso, osservando che l’insegnamento della lingua inglese è consentito anche a docenti “non specializzati”, purché partecipino ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, ma soltanto dopo aver frequentato il primo anno degli stessi.
Nel caso in specie, la docente era stata immessa in ruolo per l’insegnamento della lingua inglese all’esito del superamento del “concorso straordinario 2018”, proprio nell’ambito del quale è stata giudicata “non idonea” all’insegnamento della predetta lingua.
“Pertanto, è pacifico che ella è stata destinata all’insegnamento della lingua inglese pur non avendo frequentato il relativo corso triennale di formazione”.
La vicenda si è conclusa con una pesante condanna alle spese processuali a carico del Ministero.
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