La decisione del Tar della Valle D’Aosta è destinata a far discutere. Il Tribunale in questione si è trovato di recente a disquisire a proposito della bocciatura di un alunno di prima media, ribaltando la decisione del consiglio di classe. Il ragazzo in questione potrà quindi frequentare, anche se “con riserva”, nel prossimo anno scolastico, la classe seconda. Ecco cosa è successo, come riportato dall’Ansa.
L’alunno è stato bocciato in quanto aveva riportato insufficienze in un totale di ben sette materie (sei con il voto di 5/10 e una con 4/10). La famiglia ha però portato avanti un’istanza cautelare, accolta da un’ordinanza del Tar che fissa l’udienza di merito l’11 luglio 2023, quando cioè il prossimo anno scolastico sarà già terminato.
Lo scorso martedì 6 settembre il Tribunale, al termine della camera di consiglio, ha deciso di ammettere lo studente “alla luce della scarsa gravità delle insufficienze e del fatto che alcune di esse si sono manifestate solo nella seconda parte dell’anno scolastico”. Insomma, secondo quanto si legge il fatto che le lacune sono emerse nella parte finale dell’anno è considerato meno grave, forse perché si tratta di un periodo minore rispetto all’intero anno, o forse perché il ragazzo non ha avuto il tempo materiale per recuperare.
A questo proposito, si legge ancora, “appare fondata la censura relativa al difetto di motivazione circa l’impossibilità per lo studente di colmare le lacune nel corso della classe successiva, mediante adeguati percorsi di recupero”.
Inoltre, secondo queste affermazioni, “5” e “4” sono insufficienze non gravi, anche se difficilmente le valutazioni si spingono fino a voti ancora più bassi. Fatto sta che il ragazzo è stato ammesso alla seconda media, con il vincolo, però, di frequentare corsi di recupero.
I giudici amministrativi, per formulare la loro decisione, si sono basati anche su una precedente decisione dello stesso Tar della Valle d’Aosta, secondo cui “la non ammissione alla classe successiva nella scuola media inferiore deve essere considerata un’eccezione, dato che anche quando si registri un’insufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline la non ammissione non è automatica ma ‘può’ essere deliberata con adeguata motivazione”.
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