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Bollettino dei trasferimenti

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Sono una insegnante a tempo indeterminato della scuola primaria e desidero esporre il mio caso per denunciare la grave situazione in cui versano le istituzioni scolastiche, e anche forse nella speranza di essere di utilità ad altri insegnanti che si trovano nelle medesime condizioni. In effetti una scuola senza ministro, senza sottosegretari, senza uffici scolastici, senza provveditori, senza dirigenti, segretari e tutto il resto pìu esistere benissimo, anzi qualcuno potrebbe persino sostenere che sarebbe addirittura più efficiente, mentre una scuola senza insegnanti e senza alunni non esiste e non potrebbe neanche esistere.

Sta di fatto che la situazione degli uffici deputati ad organizzarla in condizioni pietose, per propria colpa naturalmente, nel meridione poi essa cos grave da richiedere spesso l intervento della giustizia anche penale. E infatti di poche settimane addietro la vasta vicenda delle false attestazioni in merito al possesso del titolo di sostegno.

Ad ogni modo sono stata assunta a tempo indeterminato da alcuni anni ed essendo titolare presso la scuola primaria di Cesenatico 1 di Cesenatico, ho prestato servizio per l anno scolastico 2013/2014 presso la Scuola Primaria Rodari di Vieste in provincia di Foggia, in assegnazione provvisoria.

Ho presentato documentata domanda per passaggio di ruolo per l a.s. 2014/2015, dalla scuola primaria della provincia appunto di Forl /Cesena, alla scuola dell infanzia nella Provincia di Foggia, e tuttavia in data 15 maggio 2014, mediante posta elettronica, per il tramite della casella Istruzione.it, mi veniva reso noto che la domanda non era stata accolta.

Per la verità ci non sarebbe stranissimo a causa dei tagli indiscriminati che la scuola da tempo subisce, gli unici in sostanza, perchè anni di berlusconismo selvaggio avevano lasciato intendere che tutte le pubbliche amministrazioni sarebbero state ridotte ai minimi termini, e viceversa gli unici ad aver subito la mannaia governativa sono stati gli insegnanti. La conseguenza di ci sono le cosiddette classi pollaio contornate da alunni stranieri e disabili. Ma anche la riforma Fornero ha costretto tutti a rimanere in servizio per altri 3 anni rispetto a quanto gi previsto, a tutto beneficio del cosiddetto ricambio generazionale.

Dunque se una domanda di cambio di ruolo non viene accolta non sarebbe inverosimile.

Poi per , con disappunto, ho reperito presso il sito dell’ Ufficio scolastico provinciale di Foggia il decreto sui movimenti e il relativo bollettino, e ho verificato che per il suddetto anno scolastico non si sia stato disposto alcun passaggio di ruolo per la scuola dell infanzia e viceversa siano stati adottati ben 6 trasferimenti inteprovinciali, ciò di provenienza da altra provincia.

Ci naturalmente illegittimo, per i motivi che spiegherà innanzi, e dunque ho presentato formale reclamo per il tramite della posta certificata, sia al competente Ufficio scolastico provinciale di Foggia, sia all Ufficio regionale e sia al ministero.

Il giorno successivo questi ultimi due restituivano, sempre per posta certificata, il numero di protocollo della istanza di reclamo, nulla ha fatto viceversa l ufficio scolastico provinciale, che di quella istanza mai ha preso visione evidentemente.

A quel punto, come per legge, e secondo quanto indicato dal decreto dei movimenti e dall art. 135 e segg. del contratto collettivo, ho fatto richiesta per plico raccomandato a.r. ricevuto in data 29 maggio 2014, del tentativo di conciliazione ivi previsto, ma in data 6 giugno 2014 l ufficio rispondeva a mezzo del rag. Matteo Fidanza, che nell’ atto indicato quale Funzionario Coordinatore Ufficio IX, in sostanza il provveditore, ma che nell’ organigramma dell’ Ufficio Scolastico provinciale indicato quale responsabile del servizio amministrativo e contabile a supporto delle istituzioni scolastiche , il quale dichiarava testualmente: Si rammenta che le operazioni di mobilità professionale interprovinciale rientrano nella terza fase delle Operazioni. Infatti, i passaggi di ruolo interprovinciali sono disposti soltanto su posti rimasti disponibili dopo l effettuazione dei trasferimenti interprovinciali . Null’ altro.

Ci naturalmente non risulta affatto vero. Ed infatti tale ufficio non stato in grado di invocare alcuna norma giuridica a sostegno dell’ assunto. E per due ordini di ragioni.

Innanzitutto perchè le operazione di mobilitù professionale, come tutti sanno, precedono quelle di mobilità professionale, infatti l’art. 25 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l a.s. 2014/2015, sottoscritto nell’ anno 2014 il giorno 26 del mese di febbraio, in Roma, presso il Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale, recita:

FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:

I fase comunale dei trasferimenti;

II fase provinciale dei trasferimenti;

III fase della mobilita professionale e mobilita territoriale interprovinciale.

L ordine delle operazioni derivante dall’ applicazione del sistema delle precedenze alle predette fasi dei movimenti riportato in allegato C al presente TITOLO III.

Quest’ ultimo, al comma inerente alla celebrazione della TERZA FASE, indica al punti I le operazioni di mobilità professionale, e al punto II le operazioni di mobilità interprovinciali.

Ma anche quando ci non fosse vero, l’art 6 comma 4 dispone specificatamente che: Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, realizzano l equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale, attraverso l attribuzione di aliquote paritetiche ad entrambe le tipologie di mobilità ; ciascuna di tali operazioni effettuata sulla metà del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità . E naturale che se tutti i posti disponibili si attribuiscono alla mobilit interporvinciale non residuano posti disponibili per la mobilità professionale, ma cos facendo evidentemente si viola dolosamente la norma, non realizzando alcuna equiparazione nell attribuzione di aliquote paritetiche. Del resto se si va ad esaminare il bollettino dei trasferimenti per la scuola dell infanzia per l annualità 2012/2013, emanato dal medesimo Ufficio scolastico provinciale di Foggia si verifica che alla mobilità professionale furono attribuiti 12 posti e a quella interprovinciale 11. Anche il fatto che alla mobilità provinciale allora siano stati attribuiti un numero superiore di posti, lascia intendere che essa preceda la mobilità interproviciale. Lo stesso dicasi nella eventualità si andasse ad esaminare il bollettino dei movimenti di quest’ anno a proposito della scuola primaria. Si verificherebbe che 5 posti sono stati destinati a mobilità interprovinciale e uno solo a mobilità professionale. In concreto l arbitrio, se non peggio, regna sovrano da un anno presso l’istituzione scolastica provinciale. Vale a dire che se per la scuola dell’infanzia sono stati destinati 6 posti alla mobilità interprovinciale e zero a quella professionale, nella scuola primaria 5 a mobilità interprovinciale e 1 a quella professionale per cambio di ruolo. Sfido chiunque sia in grado di indicarmi il parametro algebrico valido utilizzato in entrambi i casi.

Ad ogni modo questi errori sono troppo marchiani per essere considerati puramente di natura colposa, e ho il sospetto che qualcuno nella graduatoria di coloro che abbiano ottenuto il trasferimento interprovinciale sia stato favorito in entrambi i movimenti, sia quello della scuola dell’infanzia che in quello per la scuola primaria.

In ogni caso la richiesta di conciliazione stata disattesa e l ufficio nulla ha disposto in merito alla nomina di un proprio responsabile alla conciliazione, n tantomeno stata disposta la convocazione delle parti per la conciliazione medesima e dunque, per il tramite del mio legale, mi sono vista costretta ai sensi e per gli effetti dell’ art. 328 comma secondo del codice penale a diffidare l ufficio medesimo a a disporre le correzioni del caso o ad individuare il proprio rappresentante con potere di conciliare e a fissare la comparizione della parti per l esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 135 comma 6 del c.c. entro 30 giorni dal ricevimento della diffida medesima che avvenuto in data 11 giugno 2014.

In effetti, passi che a seguito della pubblicazione dei movimenti, alcuna graduatoria delle domande sia mai stata pubblicata dall’ Ufficio scolastico provinciale di Foggia, e del resto lo stesso avviene regolarmente con riferimento anche alle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria da tempo.

Passi che a seguito di reclamo presentato, esso non sia stato meritevole di risposta alcuna, e passi persino il fatto clamoroso che, o colposamente o dolosamente, ci si rifiuti di prendere atto del fatto che le operazione di mobilità professionale debbano precedere quelle di mobilità interprovinciale, e che comunque i posti disponibili debbano essere suddivisi fra entrambe le tipologie di mobilità , e per giunta si emetta un provvedimento la cui provenienza sia alquanto originale e il contenuto privo della indicazione di una qualunque norma giuridica di riferimento.

Non pìu passare inosservato che nella eventualità un’insegnante faccia richiesta di tentativo di conciliazione, essa rimanga lettera morta e si faccia finta di nulla.

Questo quanto rimane della scuola italiana. O quantomeno di quella meridionale o di quella della provincia di Foggia. La legge una, solo una delle opzioni disponibili, e neanche la pi importante.

E naturalmente in giro di voci sul tale ufficio scolastico provinciale ne corrono tantissime e ben peggiori. Ma nessuno ha volont di denunciare e procedere giudizialmente, se non in rari casi, di conseguenza l amministrazione ne ha piena consapevolezza e ne approfitta.

Raramente si ricorre alla giustizia ordinaria e quei pochi che hanno l ardire di insistere e attendere anni di contese legali, per fortuna ottengono puntualmente ragione delle proprie pretese, anche assieme a lauti risarcimenti del danno subito, ma di questi danni economici e di efficienza che colpiscono inesorabilmente la scuola nel suo complesso a nessuno pare importi nulla.

Ad ogni modo non mi arrender a questa situazione fino a quando non avrà una risposta coerente e fino a quando la legge me lo consentir e spero dunque di essere stata utile ai colleghi che verranno a conoscenza di queste vicissitudini che mio malgrado sono costretta ad attraversare.