Nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, ai dipendenti, compreso il personale scolastico, sarà riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro.
Il bonus è previsto dal decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (cd. Decreto Aiuti ter).
L’erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.
L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro; e spetta nella misura di 150 euro anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.
Con la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, l’Istituto ha fornito le istruzioni per accedere all’indennità.
In particolare, l’articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, al comma 1, prevede che l’indennità in argomento sia riconosciuta “previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16”.
Il lavoratore, quindi, al fine di ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare allo stesso una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.
Per agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, al messaggio n. 3806 del 20 ottobre 2022 l’INPS allega un fac-simile di dichiarazione, che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.
Come chiarito dalla FLC CGIL, l’INPS non fa alcun riferimento all’esclusione da tale adempimento dei dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze NoiPA.
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