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Bonus 150 euro: sarà erogato nel cedolino di novembre, anche ai supplenti. Le indicazioni dell’INPS

Nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, ai dipendenti, compreso il persdonale scolastico, sarà riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro.

Il bonus è previsto dal decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (cd. Decreto Aiuti ter).

Ai sensi dell’articolo 18, comma 1 “Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16”.

Come chiarito dall’INPS con la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, l’erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

Inoltre – precisa l’INPS – il comma 3 dell’articolo 18 in commento prevede che: “L’indennità una tantum […] spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro”.

L’indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Infine, l’articolo 19 del decreto-legge n. 144/2022, ai commi 13 e 14, prevede che l’INPS, a domanda, erogherà l’indennità una tantum anche ai lavoratori a tempo determinato che “hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate” e che hanno avuto un “reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021”.

Quanto previsto dall’articolo 19, relativamente al pagamento diretto da parte di INPS, non riguarda la generalità dei lavoratori a tempo determinato, bensì solo coloro che abbiano avuto determinati requisiti nel 2021.

Pertanto, con la retribuzione di novembre 2022, i datori di lavoro dovranno, in automatico pagare l’indennità anche ai lavoratori a tempo determinato, laddove in forza nel mese di novembre del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti richiesti.

Il pagamento da parte dell’INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.

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Lara La Gatta

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