Il personale scolastico a tempo determinato, assunto nell’ambito del cd. “organico covid”, il cui contratto sia scaduto entro il mese di giugno 2022, può accedere al cd. bonus 200 euro, l’indennità una tantum prevista dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50.
Il bonus sarà erogato a condizione che il personale in questione sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, vale a dire:
L’erogazione non sarà automatica: i soggetti interessati dovranno infatti presentare apposita domanda all’INPS entro il termine del 31 ottobre 2022.
Le modalità sono quelle indicate nella circolare dell’Istituto n. 73 del 24 giugno 2022.
La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle dettagliate nella presente Sezione.
Una volta presentata la domanda, accedendo con le medesime modalità, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione delle domande sono le seguenti:
In alternativa al portale web, il bonus può essere richiesto tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
L’indennità in questione non può essere ceduta, sequestrata o pignorata e al pari di simili indennità precedentemente autorizzate, non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con altre misure di sostegno al reddito e con i trattamenti pensionistici.
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