Per i dipendenti della scuola sarà erogato in automatico, senza necessità di alcuna dichiarazione, il bonus 200 euro, l’indennità una tantum prevista per i lavoratori dipendenti nel cedolino di gioungo.
La conferma è arrivata con il Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.143 del 21/06/2022.
L’art. 36 prevede infatti che “Ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l’individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall’ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1”.
Quindi, i dipendenti della scuola che ricevono lo stipendio attraverso il sistema NoiPA, riceveranno il bonus di 200 euro direttamente nella busta paga di luglio senza dover produrre alcuna dichiarazione.
Cosa accade ai precari con contratto scaduto?
Con messaggio n. 2505 del 21 giugno 2022 l’INPS ha fornito i seguenti chiarimenti, d’intesa con il Ministero del Lavoro:
- la retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022
- il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022
- l’indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto o congedi).
Al momento, queste sono le uniche indicazioni giunte sulla questione e che sembrerebbero escludere il personale precario con contratto scaduto o in scadenza a giugno.